COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 18 DEL 29.09.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale (306) – APPELLO DELLA SO

 COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figclnd-fvg.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 18 DEL 29.09.2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

(306) – APPELLO DELLA SOCIETA’ US AMATORI MANZANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 500,00, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Friuli V.G. CU n. 79 del 7.5.2009).

A seguito di deferimento del Procuratore Federale, la Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Friuli V.G. ha applicato nei confronti della Società US Amatori Manzano l’ammenda di € 500,00.

Con il reclamo inoltrato a questa Commissione la Società chiede l’accoglimento del ricorso proposto.

All’odierna riunione nessuno è comparso per la Società appellante, il rappresentante della Procura Federale Avv. Di Leginio, ha eccepito preliminarmente il mancato invio alla Procura di copia del reclamo da parte del reclamante e ha concluso per la sua improcedibilità.

La Commissione, ritenuto che:

il CGS, ai sensi dell’art. 33, comma 5, impone al reclamante l’onere di inviare la copia dei motivi del reclamo alle controparti contestualmente all’invio all’Organo Giudicante;

nella fattispecie, regolata dal combinato disposto degli artt. 37, comma 1 e 36, commi 10 e 11 CGS, l’onere andava assolto entro i sette giorni successivi alla comunicazione della delibera reclamata, termine perentorio ai sensi dell’art. 38 comma 6, CGS;

manca, agli atti, la prova dell’avvenuto invio della copia dei motivi di reclamo alla Procura Federale, peraltro non fornita nemmeno all’odierna riunione;

tale omissione comporta l’improcedibilità del reclamo.

P.Q.M.

Dichiara improcedibile il reclamo e dispone addebitarsi la tassa non versata.

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