COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 28 DEL 05.11.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale  RECLAMO dell’A.S.D. CHIARBOLA

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figclnd-fvg.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 28 DEL 05.11.2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

 RECLAMO dell’A.S.D. CHIARBOLA CALCIO - Campionato seconda categoria - girone D, in merito alla sanzione della squalifica per 5 gare effettive del proprio calciatore Cristiano FRONTALI (in C.U. n. 25 del 15.10.2009).

Con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 25 dd. 15.10.2009 il G.S.T. infliggeva al calciatore Cristiano FRONTALI dell’A.S.D. CHIARBOLA CALCIO la squalifica di cinque gare effettive “Per essere stato espulso al 13’ del secondo tempo per comportamento irriguardoso e frase blasfema proferita verso l’arbitro; perché, dopo il provvedimento espulsivo adottato dall’arbitro, si avvicinava a quest’ultimo e lo toccava per tre volte, appoggiando il proprio petto su quello del direttore di gara, facendo indietreggiare quest’ultimo di cinque metri; perché in tale circostanza e successivamente all’atto dell’abbandono del terreno di gioco, teneva un comportamento irriguardoso verso l’arbitro stesso; la sanzione è aggravata in quanto capitano della squadra (art. 73, punto 4 delle N.O.I.F.)”.

Con tempestivo reclamo del 16.10.2009 l’A.S.D. CHIARBOLA CALCIO impugnava tale decisione, contestando “l’entità della squalifica stessa”, sul presupposto che i fatti a rilevanza disciplinare annotati nel referto arbitrale non si sarebbero verificati.

Segnatamente, la società reclamante in persona del suo presidente deduce che “mai il nostro tesserato si è appoggiato al direttore di gara, né tanto meno lo ha fatto indietreggiare di ben cinque metri, né ha proferito parole blasfeme o tenuto un comportamento irriguardoso nei confronti dello stesso all’atto dell’abbandono del terreno di gioco”.

In sede di gravame l’A.S.D. CHIARBOLA CALCIO non avanza richiesta di audizione e conclude, seppur implicitamente, per la riduzione equitativa della squalifica di cui in parola, avuta debita considerazione della pluriennale e specchiata carriera agonistica del calciatore Frontali Cristiano.

La C.D.T. – F.V.G. osserva che:

□  il reclamo ha per oggetto la sola misura della sanzione;

□  i fatti a rilevanza disciplinare rappresentati nel referto arbitrale e negli eventuali supplementi ex art. 35 C.G.S. fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare;

□  la refertazione arbitrale ed i relativi supplementi agli atti del procedimento non si prestano a dubbi interpretativi tali da giustificare supplemento istruttorio di sorta;

□  l’inquadramento giuridico dato dal G.S.T. alle condotte in esame va però rivisto, facoltà questa che ai sensi dell'art.36/3 C.G.S. compete alla CDT, che può valutare diversamente in diritto le risultanze del procedimento di prima istanza. Nel concreto, infatti, il calciatore ha tenuto due diverse condotte disciplinarmente rilevanti nei confronti del Direttore di Gara, inquadrabili nell'ambito della stessa norma 19/4 lett. a), norma speciale rispetto alla norma richiamata dal G.S.T. (art. 19/1, lett. e): la prima condotta, gravemente irriguardosa e blasfema, si è sviluppata a parole; una seconda, ben più grave, per vie di fatto. Il fatto di spingere con il petto il Direttore di Gara e farlo indietreggiare, pur non configurando ipotesi di violenza contro l’Arbitro (diversamente la squalifica minima sarebbe di 8 gare), costituisce evidente tentativo di manifestare una superiorità (fisica) dell'agente rispetto alla autorità dell'Arbitro, mirando a sminuirne il prestigio. Ferma la contestata aggravante ex art. 73/4 N.O.I.F. per aver egli rivestito la qualifica di capitano, anche considerando la continuazione delle condotte, non c’è spazio per accogliere il reclamo.

 P.Q.M.

La C.D.T.- FVG dichiara infondato il reclamo, conferma la decisione assunta dal G.S.T. e dispone di incamerare la relativa tassa.

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