COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 28 DEL 05.11.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURAT

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figclnd-fvg.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 28 DEL 05.11.2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di: a) Paolo D’AGNELLO, calciatore non tesserato; b) Roberto RIZZITELLI, dirigente accompagnatore dell’A.S.D. DOMIO;  c) A.S.D. DOMIO.

Il deferimento.  Con Racc. dd 14.07.2009, ritualmente inviata agli interessati, il Procuratore Federale deferiva al giudizio di questa C.D.T., ai sensi dell' art. 32 c. 4° C.G.S., i seguenti soggetti: - a) D’AGNELLO Paolo per rispondere, quale calciatore non tesserato, della violazione di cui all’art. 1 c.1° in relazione all’art. 10 c. 2° CGS “per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver disputato in data 14.03.2009 una gara nelle file dell’A.S.D. DOMIO senza averne titolo perché al momento non tesserato”; -b) RIZZITELLI Roberto, dirigente della Società A.S.D. DOMIO per rispondere della violazione dell’art. 1 comma 1° anche in relazione all’art. 10 c. 2°  CGS  “per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver sottoscritto la distinta di gara A.S.D. DOMIO/CHIOPRIS VISCONE del 14.03.2009 in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusta le norme vigenti, malgrado il calciatore Paolo D’AGNELLO non ne avesse titolo….”;  - c) la Società A.S.D. DOMIO per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell‘art. 4 c. 2° C.G.S., delle “violazioni ascritte ai propri tesserati ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1, comma 5, CGS”.

Il deferimento traeva origine da una segnalazione del Presidente del Comitato Regionale F.V.G. al quale era pervenuta, dalla Delegazione Provinciale di Gorizia, una nota nella quale si rilevava che il calciatore D’AGNELLO Paolo, senza essere tesserato, aveva partecipato alla gara del Campionato Amatori A/2  Gir. “B” A.S.D. DOMIO/CHIOPRIS VISCONE del 14.03.2009, nel corso della quale era stato tra le altre espulso.

La convocazione. Il Presidente della C.D.T. tempestivamente notificava agli interessati ed alla Procura Federale il formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio fissata per la riunione del 29.10.2009.

Il dibattimento.  All'udienza del 29.10.2009, dinanzi alla C.D.T. è comparso il Sostituto Procuratore dr. Salvatore GALEOTA in rappresentanza della Procura Federale.- Per i deferiti sono comparsi: il sig. Alfio SCAMACCA per delega del sig. Paolo D’AGNELLO acquisita agli atti; il sig. Roberto RIZZITELLI personalmente ed il sig. Antonio BIANCO Presidente dell’A.S.D. DOMIO.

Le conclusioni. Il Sostituto Procuratore Federale ribadendo la responsabilità degli incolpati ha aderito alla richiesta di applicazione della sanzione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 CGS formulata da Roberto RIZZITELLI e dal Presidente dell’A.S.D. DOMIO nei seguenti termini:

– Quanto a Roberto RIZZITELLI inibizione di gg 20 (venti) (pena base inibizione di gg 30 ridotta ex art. 23 CGS); 

- Quanto all’A.S.D. DOMIO ammenda di € 350,00- (trecentocinquanta)  (pena base ammenda di €  500,00- ridotta ex art. 23 CGS) .-

Il Sostituto Procuratore Federale ha inoltre richiesto le seguenti ulteriori sanzioni: quanto a Paolo D’AGNELLO: squalifica per 1 (una) giornata;

quanto all’A.S.D. DOMIO l’ulteriore sanzione (in aggiunta a quella dell’ammenda patteggiata) di 1 punto di penalizzazione in classifica da scontare nel campionato di categoria corrente.

Da parte sua il rappresentante del sig. D’AGNELLO, non tesserato, si è rimesso alla decisione della CDT.

La motivazione. I fatti contestati nell’atto di incolpazione appaiono pacifici.-  Agli atti del giudizio sono stati acquisiti: a) la “distinta dei giuocatori” dell’ASD DOMIO partecipanti alla gara DOMIO/ CHIOPRIS VISCONE” del 14.03.09 relativa al Campionato Amatori serie A7” gir. B, sottoscritta dal Dirigente Accompagnatore RIZZITELLI, nella quale compare, con il n° 7, il D’AGNELLO identificato tramite carta di identità; b) il referto arbitrale riguardante la gara di cui trattasi dal quale risulta che il D’AGNELLO, partecipante alla gara di cui trattasi, è stato espulso nel corso della stessa al 21° del s.t.; c) il  C.U. n° 27 dd 18.03.2009 riguardante il Campionato Amatori serie A/2 Gir. B nel quale figura pubblicato il provvedimento di squalifica inflitto al D’AGNELLO; d) la segnalazione della Deleg. Prov.le di Gorizia attestante l’assenza di tesseramento del D’AGNELLO.

Trattasi, come si vede, di documentazione che non consente dubbi sulla responsabilità dei deferiti in ordine alle violazioni ad essi rispettivamente ascritte.

Ciò detto, esaminando partitamente le posizioni dei singoli interessati, la C.D.T. giudica corretta la qualificazione dei fatti e congrua la sanzione in misura ridotta indicata dalle parti ex art. 23 CGS con riferimento al Dirigente Accompagnatore sig. Roberto RIZZITELLI.

Non altrettanto può dirsi invece per quanto concerne la società sportiva DOMIO la cui richiesta di patteggiamento, seppur concordata con la Procura Federale,  risulta essere stata formulata in maniera erronea con riferimento alla sola sanzione dell’ammenda e senza tener conto di quella della penalizzazione di 1 punto in classifica di cui la Procura ha chiesto la comminazione in sede di conclusioni.

Sul punto vale la pena ricordare che l’istituto introdotto dall’art. 23 CGS sulla falsariga di quello previsto dall’art. 444 del c.p.p. del 1989 non può trovare applicazione parziale (riguardare cioè una o alcune soltanto delle sanzioni stabilite dall’ordinamento sportivo per una determinata violazione) e che, ove le parti intendano avvalersi dello stesso per definire il procedimento, devono essere contemplate, nella relativa richiesta, tutte le sanzioni riferibili alla violazione contestata.

Conseguentemente non può trovare accoglimento, perché formulata in maniera irrituale, la richiesta di applicazione della sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS proposta dall’ASD DOMIO nei cui confronti la pena viene comminata come in dispositivo con criterio che tiene conto della grave slealtà della condotta ma anche del livello amatoriale della gara in cui si è verificata la violazione.

Per quanto concerne invece il D’AGNELLO che, pur non figurando tesserato, risulta comunque perseguibile a norma dell’art. 1 c.1° CGS (stabilendo detta disposizione che all’osservanza dei doveri e degli obblighi generali imposti dalle norme e dagli atti federali sono tenuti “Le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale”) equa appare la sanzione di cui al dispositivo, considerando il disvalore e l’antisportività della sua condotta, ed i rischi che ha corso e fatto correre per aver disputato una gara senza copertura assicurativa.

 P.Q.M. 

la Commissione Disciplinare Territoriale – FVG così decide:

1)  Ritenuta la responsabilità del calciatore Paolo D’AGNELLO in ordine al fatto a lui ascritto, infligge allo stesso la squalifica per mesi 1 (uno) da scontarsi nel momento in cui eventualmente dovesse tesserarsi per la FIGC;

2)  Ritenuta astrattamente corretta la qualificazione giuridica dei fatti così come formulata dalle parti e congrua la sanzione dalle stesse indicata, applica al Sig. Roberto RIZZITELLI, Dirigente dell’ASD DOMIO, l’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC per il periodo di giorni 20 (venti);

3)  Ritenuta la responsabilità oggettiva dell’A.S.D. DOMIO in riferimento ai fatti rispettivamente ascritti a Paolo D’AGNELLO e a Roberto RIZZITELLI, infligge alla stessa l’ammenda di € 350,00 (trecentocinquanta/00) e la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica da scontare nel corrente campionato di categoria.

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