COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 34 DEL 26.11.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO dell’A.S.D. MUGLIA F. (
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 34 DEL 26.11.2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO dell’A.S.D. MUGLIA F. (Campionato di II Categoria – Gir. D) in merito alla sanzione, inflitta dal G.S.T. all’esito della gara A.S.D. SAN CANZIAN / A.S.D. MUGLIA F. disputata il 25.10.2009, della squalifica per 6 giornate effettive al proprio calciatore DIOP Mademba (in C.U. n° 27 del 29.10.2009)
Con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 27 dd 29.10.2009 il G.S.T. infliggeva la squalifica per sei gare al calciatore DIOP Mademba "Ai sensi dell’art. 19, punto 4, lett. a) - b) C.G.S. Per essere stato espulso al 26’ del secondo tempo per condotta violenta nei confronti di un avversario, in quanto a gioco fermo e da breve distanza colpiva quest’ultimo sullo stinco con un violento calcio; il calciatore colpito è rimasto fuori campo per circa cinque minuti per poi riprendere il gioco senza accusare altre conseguenze; per aver proferito ingiurie nei confronti dell’arbitro; perché, dopo la fine della gara, si fermava dietro alla porta dello spogliatoio ed inferiva due violenti colpi alla porta, persistendo in gravi ingiurie verso il direttore di gara”.
Con tempestivo reclamo l’A.S.D. MUGLIA F. lamentava la eccessiva asprezza del provvedimento e ne chiedeva la riduzione.
La reclamante, sia pur riconoscendo e deplorando tanto il fallo di reazione che aveva dato causa al provvedimento espulsivo quanto le successive ingiurie all’Arbitro proferite dal proprio calciatore, evidenziava come non vi fossero elementi per attribuire con certezza allo stesso calciatore i due colpi e le ulteriori ingiurie che il Direttore di gara descrive essere avvenute dopo il suo definitivo ingresso negli spogliatoi a fine gara.
Esaminati gli atti alla riunione del 19.11.2009 veniva udito in quella sede il prof. Franco COLOMBO, presidente dell’A.S.D. MUGLIA F., che ne aveva fatto richiesta, e che a comprova dei contenuti del reclamo offriva in comunicazione anche un DVD, contenente l’intera videoregistrazione della gara, rappresentando altresì che, secondo la ricostruzione del fatto operata da lui e dagli altri dirigenti della A.S.D. MUGLIA F., sarebbe stato un altro loro tesserato a manifestare proteste verso l’arbitro dopo la gara, peraltro battendo i due colpi alla porta dello spogliatoio della squadra ospite e non già a quella del Direttore di gara.
Alla luce dei regolamenti processuali (Art. 35, co. 1.1. C.G.S., secondo cui i rapporti dell’arbitro fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare) non è ammissibile la mera negazione del fatto occorso a fine gara, resa dalla reclamante, né parimenti è ammissibile l’acquisizione e la conseguente valutazione, da parte della C.D.T., di una registrazione video relativa alla gara medesima (posto che, secondo l’Art. 35, co. 1.2. C.G.S., gli Organi della Giustizia Sportiva hanno facoltà – e nemmeno l’obbligo – di utilizzare, quale mezzo di prova, riprese televisive e filmati, ma al solo fine dell’irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, qualora le ridette acquisizioni dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato soggetto diverso dall’autore dell’infrazione).
Nella fattispecie, il G.S.T. aveva già sentito a chiarimenti il Direttore di Gara, ricevendo conferma circa la dinamica del fatto che aveva causato l’espulsione e da cui era poi scaturita la protesta del calciatore.
La C.D.T., al fine di acquisire ulteriori e definitive delucidazioni in merito all’episodio avvenuto dopo la conclusione della gara, e sul quale per vero si incentrava il reclamo – posto che per il resto la condotta del DIOP era stata nel suo complesso ammessa dalla reclamante – decideva di sentire nuovamente il Direttore di Gara.
Il medesimo riferiva alla C.D.T. di essere entrato normalmente nello spogliatoio a fine gara e di aver chiuso la porta dietro di sé, di avere sentito le concitate parole in lingua italiana e in lingua straniera, come riportate a referto, ed infine di avere riconosciuto la voce del DIOP dalla cadenza e dalla parlata, che non era quella di un Italiano di madrelingua.
Lo stesso Arbitro precisava che fuori dall'ingresso agli spogliatoi c'era anche l’Osservatore arbitrale, che anch'egli si era chiesto che cosa fosse successo nel sentire i due colpi violenti alla porta.
In conseguenza di un tanto, il fatto storico dei due colpi violenti inferti dal DIOP alla porta dello spogliatoio e le successive frasi ingiuriose proferite nei confronti del Direttore di Gara non possono essere messe in discussione.
Peraltro, quanto alla sanzione in concreto irrogata, va detto che le sei giornate complessivamente applicate dal G.S.T. appaiono di per sé eccessive, in quanto la condotta avvenuta sul campo può essere ritenuta avvinta dal vincolo della continuazione, ed il successivo episodio di protesta e di ulteriore manifestazione ingiuriosa non risulta essere degenerato in alcun modo.
La buona condotta precedente del calciatore e la mancanza di qualsivoglia ripercussione negativa dell’episodio nei confronti di chicchessia, consigliano perciò di ridurre la squalifica come da dispositivo.
P.Q.M.
La C.D.T. – FVG così decide:
- riduce la squalifica irrogata al calciatore DIOP Mademba da sei a cinque giornate;
- dispone la restituzione della tassa di reclamo.