COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 39 DEL 17.12.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO dell’A.S.D. CUSSIG

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figclnd-fvg.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 39 DEL 17.12.2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO dell’A.S.D. CUSSIGNACCO CALCIO (Terza Categoria) in merito alle decisioni assunte dal G.S.T. in esito alla gara SAN GOTTARDO – CUSSIGNACCO CALCIO del 18.10.09 (in c.u. D.P. Udine 13 del 04.11.2009)

Con tempestivo reclamo la ASD CUSSIGNACCO CALCIO impugnava la decisione con cui il G.S.T. aveva respinto il suo preannunciato ricorso avverso la omologa della gara SAN GOTTARDO – CUSSIGNACCO CALCIO del 18.10.09. La reclamante aveva chiesto che il G.S.T. disponesse a carico della ASD San Gottardo la sanzione sportiva della perdita della gara con punteggio 0- 3, lamentando a carico della ASD SAN GOTTARDO la violazione della norma di cui all’art.61 delle N.O.I.F.. Imputava alla società avversaria di non aver trascritto nella lista formazione destinata al Cussignacco il nominativo di due giocatori, i numeri 17 e 18, che erano stati indicati in lista nel solo originale allegato al referto. Il numero 17, addirittura, era stato utilizzato in gara.

In fatto, il G.S.T. aveva precisato:

- che dal referto arbitrale si evince che la società San Gottardo abbia chiesto all’arbitro, prima dell’inizio della gara, non solo di integrare la propria lista con i calciatori numero 17 e 18 ma anche di poter modificare e integrare la copia della lista, nel frattempo già consegnata alla squadra avversaria;

- che l’Arbitro, in occasione dell’integrazione dei due calciatori ha provveduto al regolare appello con riconoscimento degli stessi unitamente agli altri già originariamente in lista;

- che la squadra del Cussignacco, ben prima della fine della gara (quando ha presentato riserva scritta all’arbitro), avrebbe potuto, anche in corso di gara, rilevare la presenza in panchina di due calciatori (il numero 17 e 18) non presenti nella lista consegnatagli dall’Arbitro e comunque sollevare l’obiezione al momento della sostituzione e ingresso in campo del numero 17 (43° II tempo);

La tesi della reclamante si basa sulle letterali espressioni contenute nel testo dell’art. 61 NOIF che, in particolare, al comma 3, dispone: “Le variazioni eventualmente apportate all'elenco di gara dopo la consegna all'arbitro, purché ammesse, devono essere trascritte, ad iniziativa della società che le apporta, anche sulla copia di spettanza dell'altra società.” Afferma la reclamante che il lemma “devono” in quel contesto descrive un obbligo, e non certo una facoltà per la società che modifica la lista gara originale, e da tale incontestabile violazione del precetto normativo ritiene che sia stata inficiata la regolarità della gara.

Il reclamo è infondato.

Se anche la mancata integrazione fosse dovuta all’omessa “iniziativa della società” avversaria, il che non è, comunque non sarebbe applicabile la sanzione di cui all’art. 17 C.G.S.: “La società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-3”.

In verità, l’Ordinamento Sportivo è riluttante a riconoscere la sanzione che vada a violare il risultato sportivo maturato sul campo, e già al comma successivo precisa: “Non si applica la punizione sportiva della perdita della gara qualora si verifichino fatti o situazioni, imputabili ad accompagnatori ammessi nel recinto di giuoco o sostenitori della società, che abbiano comportato unicamente alterazioni al potenziale atletico di una o di entrambe le società”. E se anche ci fossero i presupposti tutti per l’applicazione della sanzione richiesta, il medesimo art. 61 noif continua affermando che “Se il fatto o la situazione è di particolare tenuità, può essere irrogata, in luogo di tale sanzione, una delle sanzioni di cui alle lettere b), c), d), e), f) dell’art. 18, comma 1”.

È evidente che la violazione formale contestata non comporta neppure alterazioni al potenziale atletico della società, perché i calciatori regolarmente inseriti in lista (anche se in un momento successivo) sono stati regolarmente identificati dal Direttore di Gara ed avevano titolo per parteciparvi. Comunque tale violazione formale non ha creato disagio alla reclamante perché, ai sensi del successivo comma 4 del medesimo art. 61 noif, questa avrebbe potuto chiedere prontamente al Direttore di Gara le opportune spiegazioni: “II dirigente accompagnatore ufficiale ed il capitano hanno diritto di avere in visione dall'Arbitro le tessere, il tabulato nonché i documenti di identificazione dei componenti la squadra avversaria, prima ed anche dopo lo svolgimento della gara. Hanno anche diritto, in casi eccezionali, di esigere che l'arbitro ritiri, ai fini dell'inoltro al competente organo federale e per il compimento di eventuali accertamenti, le tessere dei calciatori ed il tabulato presentato”.

In altri termini, accortasi della presenza in panchina, ed anche in campo (quanto al n. 17) di due calciatori non inseriti nella lista consegnatale, la reclamante avrebbe avuto il tempo ed il modo di verificare immediatamente se i due nominativi che non figuravano nella lista consegnatale, avevano titolo per partecipare a quella gara.

La stessa CAF (in C.U. 46/c del 23.05.05) si era occupata di caso analogo, affermando che la Regola 3 del giuoco del calcio prevede che i calciatori di riserva ritardatari hanno diritto di prendere parte al giuoco in qualsiasi momento della gara, purché già iscritti nell’elenco prima della stessa, previa identificazione. La condizione essenziale per la partecipazione alla gara del ritardatario (iscrizione nell’elenco di gara prima dell’inizio della stessa) è quindi stata rispettata. La mancata iscrizione del ritardatario nella copia della distinta già consegnata ai dirigenti della reclamante costituisce mera irregolarità non produttiva di conseguenze in ordine alla regolarità della partecipazione del calciatore alla gara in questione.

Come bene scrive il G.S.T., l’adempimento della consegna di una copia di lista (completa) dei calciatori alla squadra avversaria è diretta a consentire la corretta identificazione dei calciatori; e la irregolarità arbitrale del non aver consentito alla società San Gottardo di trascrivere l’integrazione della copia della propria lista già consegnata alla società Cussignacco non inficia la regolarità della gara e il risultato finale.

Il lemma “devono” contenuto nell’art. 61/3 noif, quindi, costituisce un fermo obbligo delle società, ma –come tanti altri “obblighi” contenuti in norme imperfette che troviamo sia nell’Ordinamento Sportivo che nell’Ordinamento Statale- non è dotato di per sé di sanzione alcuna, salvo il caso in cui il fatto evidenzi una ipotesi in qualche modo fraudolenta.

P.Q.M.

La C.D.T. FVG respinge, perché infondato, il reclamo della ASD CUSSIGNACCO CALCIO;

Dispone per l’incameramento della tassa relativa. 

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