COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 39 DEL 17.12.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO dell’A.S.D. MUGGIA – Ca

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figclnd-fvg.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 39 DEL 17.12.2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO dell’A.S.D. MUGGIA - Campionato di Eccellenza, in merito alla sanzione della squalifica per 4 gare effettive del proprio calciatore VELNER GIANLUCA (in C.U. n. 34 del 26.11.2009).

Con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 34 del 26.11.2009 il G.S.T. infliggeva al calciatore Velner Gianluca dell’A.S.D. Muggia la squalifica di quattro gare effettive “Per essere stato espulso al 22’ del secondo tempo per condotta violenta nei confronti di un avversario, in quanto, a gioco in svolgimento, in contrasto aereo, colpiva il predetto avversario al volto con una gomitata, inferta volontariamente e violentemente; il calciatore colpito riportava una ferita all’interno del labbro superiore, dalla quale fuoriusciva molto sangue, motivo per il quale, conclusa la gara, veniva accompagnato dai genitori in ospedale.”.

Con tempestivo reclamo del 27.11.2009 l’A.S.D. MUGGIA impugnava tale decisione, contestando “l’eccessiva asprezza del provvedimento”, sul presupposto che l’episodio in discussione, oltre a non essere frutto di gesto volontario del proprio calciatore, ma normale ed involontario contrasto di gioco, non sarebbe stato dotato, altresì, di particolare portata lesiva, stante la quasi immediata ripresa del gioco da parte del soggetto colpito.

In sede di gravame la società reclamante chiedeva l’audizione da parte della C.D.T. e concludeva “quantomeno” per la riduzione della squalifica.

Alla riunione del 10.12.2009 avanti alla C.D.T. è comparso in rappresentanza dell’ASD Muggia e giusta delega scritta del presidente, il Sig. Paolo Stefani il quale, illustrate nuovamente le ragioni del reclamo ed allo stesso richiamatosi, concludeva quantomeno per la riduzione della squalifica, avendo il calciatore Velner Gianluca già scontato 3 delle 4 giornate lui comminate dal G.S.T. 

La C.D.T. – F.V.G. osserva che:

□  Sebbene il reclamo appaia formalmente volto alla contestazione della sola misura della sanzione disciplinare irrogata, in realtà il tenore dello stesso deve portare alla diversa conclusione che in contestazione vi sia anche l’an della pretesa sanzionatoria, potendosi giungere a tale conclusione dall’argomentazione difensiva inerente l’involontarietà del gesto sub iudice e la richiesta volta ad ottenere “quantomeno” la riduzione della squalifica;

□  i fatti a rilevanza disciplinare rappresentati nel referto arbitrale e negli eventuali supplementi ex art. 35 C.G.S. fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare;

□  la refertazione arbitrale ed i relativi supplementi agli atti del procedimento non si prestano a dubbi interpretativi tali da giustificare o rendere necessaria ulteriore attività istruttoria, anche alla luce del fatto che il Direttore di Gara, già interpellato dal G.S.T., ha confermato il contenuto del proprio referto ed ha ribadito la natura volontaria del gesto posto in essere dal calciatore Velner Gianluca e dal quale derivò l’espulsione dal terreno di gioco;

□  Corretta appare la qualificazione giuridica data dal G.S.T. alla condotta del calciatore Velner Gianluca e, segnatamente, la fattispecie di cui l’art. 19 punto 4 lettera b) C.G.S.;

□  Congrua appare la sanzione irrogata dal G.S.T. anche sul presupposto che la condotta violenta contestata al calciatore in parola, come risulta dal referto arbitrale, è stata idonea a ledere l’altrui integrità fisica, andando a colpire una parte particolarmente delicata (il volto), provocando abbondante sanguinamento nell’immediatezza del fatto e la necessità di ricorrere alle cure dei sanitari a fine partita.

P.Q.M.

La C.D.T.- FVG dichiara infondato il reclamo, conferma la decisione assunta dal G.S.T. e dispone di incamerare la relativa tassa.

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