COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 7 DEL 07.08.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO formulato dal Sig.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figclnd-fvg.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 7 DEL 07.08.2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di: a) SGUASSERO Paolo, Presidente della Società A.S.D. TORVISCOSA; b) A.S.D. TORVISCOSA.

Il deferimento. Con Racc. A/R dd 28.05.2009 ai sensi dell' art. 32 c.4 del C.G.S., a firma del Sostituto Procuratore Federale dr. S. Galeota, venivano deferiti al giudizio di questa C.D.T. i seguenti soggetti: - a) SGUASSERO Paolo nella sua qualità di Presidente della società sportiva A.S.D. TORVISCOSA per rispondere “della violazione dell’art. 1 comma 1° del C.G.S in relazione all’art. 32 c. 1 e 7 del Regolamento della L.N.D., in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 53 delle NOIF e del C.U. nr. 1 della L.N.D.” per aver rinunziato, con nota inviata alla Delegaz. della L.N.D di Cervignano del Friuli in data 10.09.2008 alla partecipazione al Campionato Provinciale Allievi dopo la pubblicazione dei calendari nella s.s. 2008/2009; - b) la Società A.S.D. TORVISCOSA per rispondere, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 c. 1° del C.G.S. della violazione ascritta al suo Presidente.

Il deferimento conseguiva all’attività di indagine svolta dalla Procura Federale a seguito della denunzia presentata dal Presidente del Comitato Reg. F.V.G. della L.N.D. con la quale veniva segnalata la rinuncia da parte della A.S.D. TORVISCOSA, società iscritta al campionato di Eccellenza, alla partecipazione al Campionato Provinciale Allievi dopo la pubblicazione dei gironi nella s.s. 2008/2009.

La convocazione. Con Raccomandata tempestivamente inviata alle parti interessate il Presidente della C.D.T. notificava ai deferiti ed alla Procura Federale il formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio per la riunione del 30.07.09.

Il dibattimento. All’udienza del 30.07.2009 davanti alla C.D.T. sono comparsi il Sostituto Procuratore Federale dr. Salvatore GALEOTA ed il Sig. Nereo Miatto in sostituzione del Presidente dell’A.S.D. TORVISCOSA, per sé ed in rappresentanza della società sportiva, giusta rituale delega acquisita agli atti.- All’esito della discussione le parti prendevano le conclusioni qui di seguito riportate.

Le conclusioni. Il Sostituto Procuratore Federale ha concluso per l'affermazione di responsabilità degli incolpati chiedendo l’irrogazione della sanzione di gg 20 (venti) di inibizione per quanto riguarda SGUASSERO Paolo e di € 5.000,00- di ammenda per quanto riguarda l’ A.S.D. TORVISCOSA; il rappresentante della Proc. Fed. ha inoltre aderito alla richiesta di applicazione della sanzione ex art. 23 CGS nella misura di gg 13 di inibizione per il Presidente ed € 3.333,00- di ammenda per l’ A.S.D. TORVISCOSA, svolta in via subordinata dal delegato dei soggetti deferiti il quale ha, in via principale, chiesto il proscioglimento dello SGUASSERO e della società da costui presieduta dalle violazioni agli stessi rispettivamente ascritte.

La motivazione.  L’art. 53 delle NOIF al quale fa riferimento il capo di incolpazione stabilisce che “Le società hanno l’obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono e di far concludere alle proprie squadre le gare iniziate”.

Dal tenore letterale della disposizione normativa, correttamente richiamata nell’atto di deferimento, è il dato dell’iscrizione alla manifestazione calcistica che assume giuridico rilievo per valutare il comportamento della società, non anche il successivo momento della pubblicazione dei calendari, che può essere preso in considerazione ai soli fini della misura della irroganda sanzione secondo quanto si dirà in appresso.

In altre parole è al momento della decisione di iscriversi alle varie competizioni che le società hanno l’obbligo di organizzarsi in maniera tale da poter contare e fare affidamento, sin dall’epoca dell’iscrizione, su di un numero di atleti tale da garantire, anche nel caso di defezione di alcuni di essi, la partecipazione alla futura manifestazione.

Ciò detto occorre ancora osservare che gli inconvenienti e lo scompenso all’attività di predisposizione dei gironi determinati dalla decisione dell’ A.S.D. TORVISCOSA di rinunciare alla partecipazione al Campionato Provinciale Allievi alla quale si era iscritta, non possono che esser stati del tutto marginali e trascurabili atteso che la rinuncia è stata formalmente comunicata alla Delegaz. di Cervignano del Friuli in epoca antecedente alla pubblicazione dei calendari riguardanti la stagione sportiva 2008/09.

Per tali ragioni la C.D.T. se da un lato ritiene che i soggetti deferiti debbano essere sanzionati per le violazioni ad esse rispettivamente ascritte, massimamente nel caso di una società dalla quale ci si deve aspettare una organizzazione di prim’ordine in considerazione della partecipazione con la prima squadra al campionato di Eccellenza, dall’altro non ritiene di accogliere la richiesta, subordinata, di patteggiamento formulata dalle parti non giudicando equa, né congrua, la pena indicata che appare invero eccessiva in considerazione delle circostanze che connotano la vicenda ed in particolare del modesto incomodo che la rinuncia, presentata prima della formazione dei gironi, ha procurato all’organizzazione sportiva.

Da dire, inoltre, che la sanzione di € 5.000,00- di ammenda, richiesta dal rappresentante della Procura Federale, risulta essere stata avanzata sulla scorta di quanto indicato nel C.U. n° 1 della L.N.D. relativo alla Stagione Sportiva 2008/09 che prende in considerazione l’eventuale mancata partecipazione all’attività giovanile, delle società militanti nei vari campionati dilettantistici.- Sennonché tale ipotesi è diversa da quella che attiene al presente deferimento, non potendosi trattare alla stessa stregua chi rinuncia sin dall’origine a compiere l’attività giovanile e chi invece rinuncia alla partecipazione ad una competizione dopo essersi alla stessa iscritto: non foss’altro perché nella seconda ipotesi l’iscrizione comporta il pagamento della relativa tassa e, la successiva rinuncia, comporta la perdita di quanto corrisposto al momento dell’iscrizione.- Il che ovviamente già rappresenta una forma di punizione sul piano economico.- Ma va detto, in ogni caso, che l’obbligo che il c.u. n° 1/2008 LND imponeva alla ASD TORVISCOSA, quale società iscritta al campionato di Eccellenza, non riguarda il Campionato Provinciale Allievi ma, se del caso, il campionato “Juniores – Under 18” e che la società non è venuta meno, nella stagione in esame, a tale obbligo.

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Territoriale - FVG così decide:

-  Ritenuta la responsabilità di SGUASSERO Paolo, Presidente dell’A.S.D. TORVISCOSA, per i fatti a lui ascritti infligge allo stesso l'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC per il periodo di giorni  20 (venti), a tutto il 27 agosto 2009;

-  Ritenuta la responsabilità dell’ A.S.D. TORVISCOSA in ordine ai fatti ascritti al suo Presidente, condanna la stessa all’ammenda di € 2.400,00- (duemilaquattrocento).

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