COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 7 DEL 07.08.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO formulato dal S

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figclnd-fvg.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 7 DEL 07.08.2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di: a) GEROLIN Daniele, Presidente della Società A.S.D. SESTO BAGNAROLA; b) A.S.D. SESTO BAGNAROLA.

Il deferimento. Con Racc. A/R dd 02.06.2009 ai sensi dell' art. 32 c.4 del C.G.S., a firma del Sostituto Procuratore Federale dr. S. Galeota, venivano deferiti al giudizio di questa C.D.T. i seguenti soggetti : - a) GEROLIN Daniele nella sua qualità di Presidente della società sportiva A.S.D. SESTO BAGNAROLA per rispondere “della violazione dell’art. 1 comma 1° del C.G.S in relazione all’art. 32 c. 1 e 7 del Regolamento della L.N.D., in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 53 delle NOIF  e del C.U. nr. 1 della L.N.D.” per aver rinunziato, con nota inviata al Comitato Regionale F.V.G. della L.N.D di Trieste in data 04.09.2008 alla partecipazione al Campionato Regionale Giovanissimi dopo la pubblicazione dei calendari nella s.s. 2008/2009, optando quindi per l’iscrizione al Campionato Provinciale della stessa categoria ; - b) la Società A.S.D. SESTO BAGNAROLA per rispondere, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 c. 1° del C.G.S. della violazione ascritta al suo Presidente.

Il deferimento conseguiva all’attività di indagine svolta dalla Procura Federale a seguito della denunzia presentata dal Presidente del Comitato Reg. F.V.G. della L.N.D. con la quale veniva segnalata la rinuncia da parte della A.S.D. SESTO BAGNAROLA, società iscritta al campionato di 1a Categoria, alla partecipazione al Campionato Regionale Giovanissimi dopo la pubblicazione dei gironi nella s.s. 2008/2009.

La convocazione. Con Raccomandata tempestivamente inviata alle parti interessate il Presidente della C.D.T. notificava ai deferiti ed alla Procura Federale il formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio per la riunione del 30.07.09.

Il dibattimento. All’udienza del 30.07.2009 davanti alla C.D.T. sono comparsi il Sostituto Procuratore Federale dr. Salvatore GALEOTA ed il Sig. Achille Nicolò in sostituzione del Presidente dell’A.S.D. SESTO BAGNAROLA e della società sportiva, giusta rituale delega acquisita agli atti.

Le conclusioni. Il sig. Nicolò, dopo aver illustrato i motivi che hanno indotto la società a ritirare, in epoca successiva alla pubblicazione dei calendari, la squadra precedentemente iscritta al Campionato Regionali Giovanissimi ed a scegliere di farla partecipare al Campionato Provinciale della stessa categoria, ha chiesto, concordandola con il rappresentante della Procura Federale, l’applicazione ai sensi e per gli effetti di cui all’art 23 del C.G.S., della sanzione dell’inibizione per giorni 13 per il Presidente e dell’ammenda di € 400,00 (quattrocento/00) per la società (pena base gg. 20 di inibizione ed € 600,00- di ammenda ridotta nella misura di 1/3).

La motivazione. Pacifica la responsabilità dei deferiti in ordine ai fatti loro rispettivamente contestati (il ritiro della squadra iscritta al Campionato Regionale Giovanissimi dopo la pubblicazione dei calendari costituisce un dato assodato ed ammesso dagli stessi interessati), la C.D.T., ritiene di accogliere l’istanza di applicazione della pena formulata dalle parti reputando corretta la qualificazione dei fatti come dalle stesse prospettata e congrua la sanzione dalle stesse concordata tenuto conto del disagio che la rinuncia alla competizione dopo la pubblicazione dei calendari ha inevitabilmente creato all’organizzazione sportiva e della circostanza che la prima squadra della società deferita militava, all’epoca dei fatti, in Prima Categoria. Esclusa, ai fini del computo della sanzione, la considerazione di una violazione delle norme contenute in c.u. n° 1 LND 2008/2009, in quanto la società non ha mancato a tale disposizione.

PQM

Visto l’art. 23 2° c. C.G.S. la Commissione Disciplinare Territoriale - FVG così decide:

-  Applica a GEROLIN Daniele, Presidente dell’ A.S.D. SESTO BAGNAROLA, la sanzione dell'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC per il periodo di giorni 13 (tredici), a tutto il 20 agosto 2009;

-  Applica all’ A.S.D. SESTO BAGNAROLA la sanzione dell’ammenda di € 400,00- (quattrocento).

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