COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 7 DEL 07.08.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO formulato dal Sig.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figclnd-fvg.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 7 DEL 07.08.2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di: a) PERESSON Luca, Presidente della Società U.S. AZZURRA; b) U.S. AZZURRA.

 Il deferimento.  Con Racc. A/R dd 25.05.2009 ai sensi dell' art. 32 c.4 del C.G.S., a firma del Sostituto Procuratore Federale dr. S. Galeota, venivano deferiti al giudizio di questa C.D.T. i seguenti soggetti : - a) PERESSON Luca nella sua qualità di Presidente della società sportiva U.S. AZZURRA per rispondere “della violazione dell’art. 1, comma 1° del C.G.S in relazione all’art. 32 c. 1 e 7 del Regolamento della L.N.D., in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 53 delle NOIF e del C.U. nr. 1 della L.N.D.” per aver rinunziato, con nota inviata alla Delegaz. Prov. della L.N.D di GO in data 19.08.2008 alla partecipazione al Campionato Provinciale Giovanissimi dopo la pubblicazione dei calendari nella s.s. 2008/2009; - b) la Società U.S. AZZURRA per rispondere, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 c. 1° del C.G.S. della violazione ascritta al suo Presidente.

Il deferimento conseguiva all’attività di indagine svolta dalla Procura Federale a seguito della denunzia presentata dal Presidente del Comitato Reg. F.V.G. della L.N.D. con la quale veniva segnalata la rinuncia da parte della U.S. AZZURRA, società iscritta al campionato di II Cat., alla partecipazione al Campionato Provinciale Giovanissimi dopo la pubblicazione dei gironi nella s.s. 2008/2009.

La convocazione. Con Raccomandata tempestivamente inviata alle parti interessate il Presidente della C.D.T. notificava ai deferiti ed alla Procura Federale il formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio per la riunione del 30.07.09.

Il dibattimento. All’udienza del 30.07.2009 davanti alla C.D.T. sono comparsi il Sostituto Procuratore Federale dr. Salvatore GALEOTA ed il Presidente dell’ U.S. AZZURRA, per sé ed in rappresentanza della società sportiva, i quali, all’esito della discussione prendevano le conclusioni qui di seguito riportate.

Le conclusioni. Il Sostituto Procuratore Federale ha concluso per l'affermazione di responsabilità degli incolpati chiedendo l’irrogazione della sanzione di gg 20 (venti) di inibizione per quanto riguarda PERESSON Luca e di € 450,00- di ammenda per quanto riguarda l’U.S. AZZURRA; il rappresentante della Proc. Fed. ha inoltre aderito alla richiesta di applicazione della sanzione ex art. 23 CGS nella misura di gg 13 di inibizione per il Presidente ed € 300,00- di ammenda per l’U.S. AZZURRA svolta in via subordinata dal PERESSON Luca il quale ha, in via principale, chiesto il proscioglimento suo e della società da lui rappresentata dall’incolpazione per la quale è scattato il deferimento.

La motivazione.  L’art. 53 delle NOIF al quale fa riferimento il capo di incolpazione stabilisce che “Le società hanno l’obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono e di far concludere alle proprie squadre le gare iniziate”.

Dal tenore letterale della disposizione normativa, correttamente richiamata nell’atto di deferimento, è il dato dell’iscrizione alla manifestazione calcistica che assume giuridico rilievo per valutare il comportamento della società, non anche il successivo momento della pubblicazione dei calendari che può essere preso in considerazione ai soli fini della misura della irroganda sanzione secondo quanto si dirà in appresso.

In altre parole è al momento della decisione di iscriversi alle varie competizioni che le società hanno l’obbligo di cautelarsi in maniera tale da poter contare e fare affidamento, sin dall’epoca dell’iscrizione, su di un numero di atleti tale da garantire, anche nel caso di defezione di alcuni di essi, la partecipazione alla futura manifestazione.

Ciò detto occorre ancora osservare che gli inconvenienti e lo scompenso all’attività di predisposizione dei gironi determinati dalla decisione dell’U.S. AZZURRA, di rinunciare alla partecipazione al Campionato Provinciale Giovanissimi alla quale si era iscritta, non possono che esser stati del tutto marginali e trascurabili atteso che la rinuncia è stata formalmente comunicata alla Delegaz. Prov. di Gorizia il 19.08.08 e comunque molto prima della pubblicazione dei calendari riguardanti la stagione sportiva 2008/09.

Per tali ragioni la C.D.T. se da un lato ritiene che i soggetti deferiti debbano essere sanzionati per le violazioni ad esse rispettivamente ascritte, dall’altro non ritiene di accogliere la richiesta, subordinata, di patteggiamento, formulata dalle parti non giudicando equa, né congrua, la pena indicata che appare invero eccessiva in relazione alle circostanze che connotano la vicenda ed al modesto incomodo che la rinuncia, presentata prima della formazione dei gironi, ha procurato all’organizzazione sportiva.

Improprio, poi, è il riferimento al C.U. n° 1/2008 contenuto nel capo di incolpazione, in quanto l’iscrizione della prima squadra della società alla Seconda Categoria non prevedeva obbligo di attività giovanile.

PQM

la Commissione Disciplinare Territoriale - FVG così decide:

-  Ritenuta la responsabilità di PERESSON Luca, Presidente dell’U.S. AZZURRA, per i fatti a lui ascritti infligge allo stesso l'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC per il periodo di giorni  10 (dieci), a tutto il 17 agosto 2009;

-  Ritenuta la responsabilità dell’U.S. AZZURRA in ordine ai fatti ascritti al suo Presidente, condanna la stessa all’ammenda di €  100,00- (cento).

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