COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 8 DEL 27.08.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO da parte del PROCURA

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figclnd-fvg.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 8 DEL 27.08.2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a CARICO del calciatore Alex MICHELIZZA (ASD MAJANESE), del Presidente della ASD MAJANESE  Lorenzo NATOLINI, del Dirigente Accompagnatore Ufficiale della ASD MAJANESE Marco FOGLIARINI e della ASD MAJANESE.

Con raccomandata 12 marzo 2009, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 C.G.S., deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale il calciatore Alex MICHELIZZA, il presidente Lorenzo NATOLINI e il Dirigente Accompagnatore Marco FOGLIARINI e la stessa Società ASD MAJANESE per rispondere, il primo della violazione di cui all’art. 1 c. 1 C.G.S. in relazione agli artt. 19 e 22/5 C.G.S. per aver disputato, nella stagione sportiva 2007/08, la prima gara del Campionato di Seconda Categoria – Girone B “in posizione irregolare, in quanto a carico dello stesso risultava pendente provvedimento di squalifica per una giornata, emesso nella precedente stagione ed ancora non scontato”; il presidente, ex art. 1 c. 1 C.G.S. per aver consentito tale impiego; il dirigente accompagnatore ex art. 1 c. 1 C.G.S. anche con riferimento all’art. 61 bis noif per aver sottoscritto la distinta assumendosi la responsabilità in ordine alla regolare partecipazione dei calciatori alla gara; la Società ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 C.G.S. per responsabilità diretta ed oggettiva, in relazione ai fatti ascritti rispettivamente al presidente e a dirigente e calciatore.

Il dibattimento. Convocati i deferiti dal Presidente della CDT per l'udienza del 30.07.09, alla presenza della Procura Federale nella persona del Sostituto Procuratore dr. Salvatore Galeota, comparivano il sig. Toppan, per delega del presidente Natolini, della Società e del dirigente Fogliarini, e lo stesso calciatore personalmente.

Tutti hanno riconosciuto l’evidenza dell’errore e della propria buona fede; hanno evidenziato che il comunicato di inizio campionato, redatto a titolo meramente indicativo, non riportava il nominativo del calciatore; il calciatore ha aggiunto di aver scontato la squalifica nella gara immediatamente successiva e che nella prima gara ulteriore disputata ha subito un infortunio che, da allora, lo tiene lontano dai campi di gioco.

Le conclusioni. Il Sostituto Procuratore Federale concludeva per l'affermazione della responsabilità degli incolpati per le violazioni ad essi rispettivamente ascritte e per la loro conseguente condanna alle seguenti sanzioni:

Quanto al calciatore Alex MICHELIZZA la squalifica per trenta giorni;

Quanto al presidente Lorenzo NATOLINI la inibizione per sessanta giorni;

Quanto al dirigente Marco FOGLIARINI la inibizione per trenta giorni;

Quanto alla ASD MAJANESE: € 400 (QUATTROCENTO) di ammenda, oltre ad UN PUNTO di penalizzazione.

I deferiti concordavano con la Procura Federale, in sede di patteggiamento ex art. 23 C.G.S., le sanzioni che seguono: quanto al calciatore squalifica per venti giorni; quanto al presidente inibizione per quaranta giorni, quanto al dirigente inibizione per venti giorni.

Non c’è stato accordo per quanto riguarda la Società.

Motivi della decisione: La C.D.T. ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti ai fini del patteggiamento e, per quanto riguarda le persone fisiche, delibera in dispositivo di conseguenza.

Quanto alla Società, invece, va approfondita la questione. Infatti, il rappresentante della Società ha affermato che la Società che non intende aderire alla sanzione di un punto di penalizzazione ed ha motivato la propria non adesione al patteggiamento in quanto i fatti si sono svolti ormai due anni fa. Con ciò, la C.D.T. ritiene che la difesa abbia svolto eccezione di prescrizione ex art. 25/1 lett. a C.G.S., che recita così: 1. Le infrazioni disciplinari si prescrivono al termine: a) della stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l’ultimo atto diretto a realizzarle, qualora si tratti di violazioni relative allo svolgimento della gara;…

Va ricostruita, così, l’intera vicenda. Effettivamente, a fronte della violazione maturata nell’occasione della gara, disputata il 23.09.07, atteso il reclamo e la sua dichiarazione di inammissibilità resa da questa Commissione in c.u. 18 del 18.10.2007 (che ha escluso la punizione sportiva della perdita della gara), la prescrizione sarebbe maturata al 30.06.2009, termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è stata commessa. In verità il comma secondo del medesimo articolo, dopo aver disposto che “l'apertura di una inchiesta, formalizzata dalla Procura Federale o da altro organismo federale, interrompe la prescrizione”, prevede: “La prescrizione decorre nuovamente dal momento della interruzione, ma i termini di cui al comma 1 non possono in alcun caso essere prolungati oltre la metà.” L’apertura dell’inchiesta in seguito alla segnalazione di questa C.D.T. ha interrotto, e quindi fatto ripartire i termini prescrizionali. La C.D.T. reputa che il prolungamento del termine disposto dal Legislatore Federale porti automaticamente la sua scadenza per non oltre la metà di una stagione, e quindi al 31.12.2009. Sarà comunque opportuna da parte del Legislatore Federale una interpretazione autentica di taglio pratico del dato normativo, che oggi non è chiarissimo.

Esclusa la prescrizione, l’occasione della richiesta di un punto di penalizzazione da parte della Procura Federale è propizia per una disamina sulla normativa in proposito. Così la C.D.T. intende dare una chiave di lettura esponendo anche su questo argomento la propria interpretazione. Vero che l’art. 18 lett. g) C.G.S. prevede la sanzione della “penalizzazione di uno o più punti in classifica”, precisando che “la penalizzazione sul punteggio, che si appalesi inefficace nella stagione sportiva in corso, può essere fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente”; e vero che la C.D.T. “può” applicare tale istituto discrezionalmente, salvi i casi in cui “deve” necessariamente applicarlo, mercé la previsione espressa di una particolare norma violata. Così, per esempio, le noif dispongono la sanzione di un punto di penalizzazione alla squadra che rinuncia alla disputa di una gara (cfr. art. 53/2 noif). In tale caso la giustizia sportiva non ha discrezionalità: qualora esistano i presupposti per la rinuncia alla gara, “deve” applicare il punto di penalizzazione.

Ma tale tipologia di sanzione è particolarmente odiosa, perché va a toccare equilibri agonistici che, sportivamente, sarebbe bene lasciare inalterati. Così questa C.D.T., se possibile, ne evita l’applicazione.

Il caso di specie non ha regolamentazione specifica ma è parallelo a quello che (nel procedimento di cui all’art. 29, commi 7 e 8, non in quello introdotto da deferimento) è retto dall’art. 17/5 C.G.S., che contempla la punizione sportiva della perdita della gara a carico della società che fa partecipare alla gara calciatori squalificati. In tal caso non viene disposta la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica. L’art. 46/6 C.G.S., riguardando specificamente il settore dilettantistico, prevede che decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, la partecipazione a gare di calciatori squalificati, non comporti più la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0- 3, ma “provvedimenti disciplinari a carico della società e del tesserato”. Ancora non c’è alcun rinvio alla applicazione del punto di penalizzazione.

L’art. 17 C.G.S., poi, al punto 1, riguarda “la società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara…” ma ancora precisa essere irrilevanti ai fini della punizione sportiva della perdita della gara le “alterazioni al potenziale atletico di una o di entrambe le società.” Con nota di chiusura, prevede che “Se il fatto o la situazione è di particolare tenuità”, può essere irrogata, in luogo della sanzione in oggetto una delle sanzioni di cui alle lettere b), c), d), e), f) dell’art. 18, comma 1.

Ebbene, in ogni caso la C.D.T. reputa che la violazione addebitata alla società, in difetto di una tempestiva e puntuale impugnazione della controparte (ricordiamo che il reclamo della controparte era stato dichiarato inammissibile), consti in una modesta alterazione del potenziale atletico, che è implicitamente considerata di particolare tenuità dalla stessa normativa. Così, in luogo della penalizzazione di un punto in classifica, richiesta dalla Procura Federale, sanzione grave e, a parere della C.D.T., sproporzionata alla situazione denunciata, la C.D.T. decide come in dispositivo.

PQM

la CDT così decide:

quanto al calciatore Alex MICHELIZZA ritenuta corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione patteggiata ex art. 23 C.G.S., applica la squalifica per venti giorni, a tutto il 16 settembre 2009;

Quanto al presidente Lorenzo NATOLINI ritenuta corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione patteggiata ex art. 23 C.G.S., applica la l’inibizione per quaranta giorni, a tutto il 6 ottobre 2009;

Quanto al dirigente Marco FOGLIARINI ritenuta corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione patteggiata ex art. 23 C.G.S., applica la inibizione per venti giorni, a tutto il 16 settembre 2009;

Quanto alla ASD MAJANESE: ritenutane la responsabilità diretta, per il fatto del presidente e oggettiva per il fatto del dirigente e del calciatore, dispone l’applicazione della ammenda di € 400 (QUATTROCENTO) con diffida.

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