COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 37 del 24/09/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C A CARICO DE

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 37 del 24/09/2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C A CARICO DEL CALCIATORE SALVATORI FRANCESCO E DEL DIRIGENTE DELL’ UOMO GIOVANNI PER VIOLAZIONE DELL’ ART. 1 COMMA 1 DEL C. G. S., IN RELAZIONE AGLI ARTICOLI 6 E 13 DELLO STATUTO FEDERALE, NONCHÉ DELLA SOCIETÀ POL.D. TORRE CAJETANI PER VIOLAZIONE DELL’ ART. 2 COMMA 4 DEL C. G. S.

La Procura Federale con atto prot n. 0175/ 1478 del 6 luglio 2009- , su segnalazione del Presidente del Comitato  Regionale Lazio del 16. 04. 2008 prot. 4299,ha svolto le opportune iniziative sul caso prospettatogli concludendo per il deferimento, a questa  Commissione di Disciplina Territoriale , del calciatore SALVATORI FRANCESCO e del dirigente DELL’ UOMO GIOVANNI, per le violazioni normative  ascritte ed indicate in epigrafe

Dalle indagini esperite l’ incaricato della Procura Federale ha rilevato che il calciatore Salvatori Francesco, tesserato con numero di matricola n. 81827 con la soc. A.S.D FIUGGI, in data  13 novembre 2007, sottoscriveva, in favore della soc. Pol. D  TORRE CAJETANI, richiesta di tesseramento n. 077009, che veniva inoltrata in data 14 novembre 2007 al competente Ufficio del C. R.Lazio. Detto ufficio in data 8 gennaio 2008 rigettava tale richiesta, ritenendola nulla a tutti gli  effetti, in quanto il SALVATORI non risultava  vincolato né con la ASD FIUGGI,né con altra società, in quanto in data 12 settembre 2006 veniva posto in lista di svincolo dalla società ANTICOLI e che  successivamente a tale data non sottoscriveva alcun tesseramento presso altre società, per cui il calciatore SALVATORI partecipava illegittimamente alla gara del campionato di 2 categoria REAL BOVILLE/ TORRE CAJETANI del 18 novembre 2007 ed inserito in distinta, in altre tre gare senza essere utilizzato. Ed è per tale motivo che la Procura Federale ha deferito  a questa Commissione sia il calciatore, che il dirigente DELL’ UOMO GIOVANNI, per avere sottoscritto le distinte in questione,senza accertarsi della regolarità di tesseramento del SALVATORI.

Alla riunione ritualmente fissata da questa Commissione è presente il solo rappresentante della Procura, mentre nessuno è presente per i deferiti, né hanno fatto pervenire deduzioni a difesa. La  Procura a questo punto conclude per l’ affermazione di responsabilità dei deferiti chiedendo 2 mesi di inibizione per il dirigente DELL’ UOMO GIOVANNI , 2 giornate di squalifica per il calciatore SALVATORI FRANCESCO e 2  punti di penalizzazione per la società Pol D TORRECAJETANI. Questo Organo di Giustizia Sportiva valutate le richieste avanzate dell’ incaricato della Procura ritiene le stesse meritevoli di accoglimento per quanto attiene il provvedimento a carico sia del dirigente, sia per quanto attiene il calciatore.

Per quanto attiene la Società, pur riconoscendo la colpevolezza e la responsabilità, si ritiene di poter mitigare le sanzioni proposte dalla Procura Federale, considerando altresì che le gare oggetto del deferimento si riferiscono alla stag. sport. 2007/2008.

Conseguentemente, questa Commissione di Disciplina Sportiva

DELIBERA

Di affermare la responsabilità dei deferiti infliggendo 2 mesi di inibizione al dirigente DELL’ UOMO GIOVANNI , 2 giornate di squalifica al calciatore SALVATORI FRANCESCO e l’ammenda di € 200 a carico della Società Pol D TORRE CAJETANI.

Si comunichi ai soggetti interessati a cura del Comitato Regionale Lazio. Le sanzioni comminate decorrono dal giorno successivo a quello della comunicazione.

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