COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 37 del 24/09/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE ULI

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 37 del 24/09/2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE ULISSE COSTANTINO MARIA PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 COMMA 1 E 46 COMMA 6 DEL CGS, IN RELAZIONE ALL’ART. 7 COMMA 1 E 16 STATUTO FEDERALE, DEL DIRIGENTE ROCCHI SILVANO PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 7 E 16 STATUTO FEDERALE, E DELLA SOCIETÀ  TSC LAZIO C5 (ALL’EPOCA DEI FATTI LAZIO COLLEFERRO C5)  AI SENSI DELL’ 4 COMMA  2 CGS.

La Procura Federale con atto del 12.6.2009 deferiva alla Commissione Disciplinare territoriale il calciatore ULISSE COSTANTINO MARIA per violazione dell’art.1 comma 1  e 46 comma 6 del CGS in relazione all’art. 7 e 16 Statuto Federale, il Dirigente ROCCHI SILVANO  per violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione agli artt. 7 e 16 Statuto Federale,  e la Società LAZIO COLLEFERRO C5 ai sensi dell’ 4 comma  2 CGS.

A sostegno del deferimento l’Organo requirente ha dedotto che la Società LAZIO COLLEFERRO C5 (oggi TSC LAZIO C5) richiedeva il tesseramento del calciatore ULISSE COSTANTINO MARIA, che però risultava ancora vincolato con la Società JUNIOR PORTUENSE.

Il giorno 15.1.2008 il competente Comitato comunicava alla Società l’irregolarità del tesseramento che veniva conseguentemente passato nullo agli atti ma, nel frattempo, il calciatore veniva utilizzato in n. 9 gare  del Campionato Calcio a 5 Juniores:

LAZIO COLLEFERRO C5 – ALBANO C5  12.10.2007

PROGETTO LAZIO – LAZIO COLLEFERRO C5  19.10.2007

LAZIO COLLEFERRO C5 – SPINACETO  26.10.2007

LAZIO COLLEFERRO C5 – AURELIA N.O.  2.11.2007

LAZIO COLLEFERRO C5 – OLIMPUS  9.11.2007

LAZIO COLLEFERRO C5 – CITTA’ DI COLLEFERRO  16.11.2007

LAZIO COLLEFERRO C5 – S. GIUSTINO  23.11.2007

LAZIO COLLEFERRO C5 – CIVITAVECCHIA  30.11.2007

LAZIO COLLEFERRO C5 – TORRINO  14.12.2007

La Commissione Disciplinare fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava ai deferiti termine per deduzioni difensive.

Alla riunione era presente il calciatore ULISSE COSTANTINO, rappresentato dall’Avv. Sonaglia, i quali  protestavano l’assoluta buona fede in quanto il calciatore ULISSE aveva ricevuto assicurazione dalla Società JUNIOR PORTUENSE sulla decadenza del vincolo. Una volta ricevuta la comunicazione dall’Ufficio Tesseramento del C.R. Lazio, infatti, aveva sospeso immediatamente la sua attività.

La Società TSC LAZIO CALCIO A 5 (all’epoca dei fatti LAZIO COLLEFERRO C5) inviava nei termini deduzioni a difesa nelle quali affermava la completa estraneità ai fatti oggetto del deferimento, per la diversa composizione della Dirigenza sociale nella stag. sport. 2007/2008. 

Alla riunione era, altresì, presente il rappresentante della Procura Federale che, preso atto delle controdeduzioni, concludeva comunque per l’affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti e richiedeva per il calciatore ULISSE COSTANTINO MARIA  la squalifica per 4 mesi, per il Dirigente ROCCHI SILVANO 6 mesi di inibizione e  per la Società LAZIO COLLEFERRO C5 n. 9 punti di penalizzazione. 

Ritiene la Commissione che i fatti siano provati per tabulas. La posizione del calciatore fu irregolare nelle gare contestate e la richiesta di tesseramento venne giustamente passata agli nulla in quanto era in essere un tesseramento per altra società.

La violazione contestata deve ritenersi accertata e sostanzialmente riconosciuta anche dai deferiti.

Tuttavia, non si ritengono condivisibili le sanzioni richieste dalla Procura Federale.

La Commissione, infatti, ritiene necessario proporzionare la sanzione all’elemento psicologico dell’agente, differenziando il dolo dalla colpa ed accertando, nell’una e nell’altra ipotesi, l’intensità della partecipazione riscontrabile nel caso specifico.

Nel caso di specie è evidente che la Società ed il calciatore, nel momento in cui hanno richiesto, presso la sede del C.R. Lazio, il tesseramento dell’atleta, versavano nel convincimento che lo stesso fosse libero da vincoli.

La duplicazione di tesseramento, infatti, è impedita dall’utilizzo di meccanismi insormontabili del centro elaborazioni dati della Federazione che respinge perfino il tesseramento di quasi omonimi; solo alterando fraudolentemente i dati anagrafici del tesserando è possibile eludere tale procedura.

Quindi, pur riconoscendo la colpevolezza e la responsabilità dei deferiti, peraltro ammessa dagli stessi interessati -  in virtù dell’orientamento che precede e della buona fede dei soggetti coinvolti, si ritiene di poter mitigare le sanzioni proposte dalla Procura Federale, considerando altresì che le gare oggetto del deferimento si riferiscono alla stag. sport. 2007/2008.

La Commissione Disciplinare tutto ciò premesso

DELIBERA

Di ritenere tutti i deferiti responsabili delle violazioni ascritte e per l’effetto di comminare alla Società TSC LAZIO CALCIO A 5 (all’epoca dei fatti LAZIO COLLEFERRO C5)  l’ammenda di  € 500, al Dirigente ROCCHI SILVANO l’inibizione per mesi 2 e al calciatore ULISSE COSTANTINO MARIA la squalifica per 4 gare.

Si comunichi ai soggetti interessati a cura del Comitato Regionale Lazio. Le sanzioni comminate decorrono dal giorno successivo a quello della comunicazione.

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