COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 42 del 01/10/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C A CARICO&nbs

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 42 del 01/10/2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C A CARICO  DEL SIG. AGOSTINO GISFREDO ARBITRO DELLA SEZ. A.I.A DI FORMIA PER VIOLAZIONE DELL’ ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ ART. 40 PUNTO 1, PUNTO 3 LETTERA C) E PUNTO 4 LETTERA D) DEL REGOLAMENTO A.I.A., DEL SIG. ALESSANDRO IANNONE PER VIOLAZIONE DELL’ ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S, DELLA SOCIETÀ A.S.D. REAL SAN BARTOLOMEO PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, EX ART.4 COMMA 2 DEL C.G.S.

Il Procuratore Federale della F.IG.C ha deferito  con atto del 29 luglio 2009 - prot. 0724 dinanzi a questa Commissione di Disciplina Territoriale il sig. Agostino Gisfredo, arbitro della sez. di Formia, il calciatore Alessandro Iannone e la società SAN BARTOLOMEO per le violazioni normative loro ascritte ed indicate in epigrafe.

Dall’ esito della indagine è emerso che, in sede di audizione, l’ arbitro ha confermato il colloquio telematico con il calciatore IANNONE ,ritenendo di essere stato costretto a rispondere perché minacciato verbalmente dal calciatore, ammettendo, tra l’ altro, di aver fatto un errore a non fare terminare la partita.Il calciatore IANNONE , in sede di audizione, ha riconosciuto, anche egli, di aver avuto con l’ arbitro un colloquio telematico, esprimendo la sua amarezza per l’ espulsione dei sei calciatori, decretata dall’ arbitro, determinando la sospensione dell’ incontro e la retrocessione della sua squadra.Ha ritenuto, quindi, l’ incaricato dalla Procura che il calciatore IANNONE ALESSANDRO abbia tenuto una condotta gravemente contraria ai doveri di lealtà e correttezza sportiva, attuando un comportamento inquisitorio e comunque invasivo nei confronti dell’arbitro. Ha anche posto in evidenza il Procuratore Federale che l’ arbitro GISFREDO non ha rispettato “ i doveri degli arbitri “ di cui all’ art. 40 del regolamento AIA che stabilisce in particolare il divieto di rilasciare qualsiasi forma di dichiarazioni che attengono gare dirette, senza l’ espressa autorizzazione del Presidente dell’ AIA, mettendo così in dubbio la credibilità e l’ immagine dell’ associazione stessa.Ed è per i tali motivi che i predetti e la soc. SAN BARTOLOMEO, per responsabilità oggettiva, in violazione delle norme regolamentari indicate in oggetto, sono stati deferiti a questa Commissione di Disciplina Territoriale. Alla riunione ritualmente fissata è presente il solo rappresentante della Procura Federale,mentre non sono presenti i deferiti, né hanno fatto pervenire deduzioni a difesa.La Procura quindi conclude per l’ affermazione di responsabilità  dei deferiti, chiedendo per il calciatore Alessandro Iannone  l’ ammenda di Euro 200 con diffida, per l’ arbitro Agostino Gisfredo l’ ammenda di Euro 300 con diffida e 200 Euro di ammenda alla soc. SAN BARTOLOMEO.Questo Organo di Giustizia Sportiva, preliminarmente fa presente che non sono applicabili sanzioni pecuniarie ad atleti ed arbitri non professionisti, e che pertanto ritiene che possa essere inflitta al calciatore IANNONE, l’ ammonizione con diffida e la sospensione per 15 giorni all’ arbitro GISFRED, mentre alla soc. SAN BARTOLOMEO,che ha segnalato il fatto, l’ ammenda possa essere ridotta a 100 EURO.

Conseguentemente, questa Commissione di Disciplina Territoriale

DELIBERA

Di affermare  la responsabilità dei deferiti, comminando al calciatore ALESSANDRO IANNONE la squalifica per 1 mese, all’arbitro AGOSTINO GISFREDO  la sospensione per 2 mesi ed alla Società SAN BARTOLOMEO l’ ammenda di EURO 100,00.

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