COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 42 del 01/10/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO  DELLA  SOCIETA’  CIRCOLO CANOTTIERI LAZIO  AVVER

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 42 del 01/10/2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO  DELLA  SOCIETA'  CIRCOLO CANOTTIERI LAZIO  AVVERSO  IL  PROVVEDIMENTO  DI  SQUALIFICA  FINO  AL  31/12/2012  A  CARICO  DEL  CALCIATORE  MINICUCCI PAOLO,  ADOTTATO  DAL  GIUDICE  SPORTIVO  DEL  COMITATO  REGIONALE  LAZIO  CON  COMUNICATO  UFFICIALE  N.  2  DEL  29/7/09

(Gara: C.C.LAZIO  -  C.C. ANIENE  del  20/7/09  -  Camp.  COPPA CANOTTIERI C5. )

La Commissione Disciplinare;

·  visto il reclamo in epigrafe;

·  esaminati gli atti ufficiali;

·  ascoltata, come da richiesta, la Società interessata;

·  udito, in sede di supplemento di referto, l'arbitro, osserva:

La ricorrente ha escluso nella maniera più assoluta che il calciatore Minicucci abbia colpito la fronte dell'Arbitro con una testata, provocandogli forte dolore; vero essendo, invece, che il giocatore, dopo l'espulsione, aveva soltanto protestato con veemenza, avvicinandosi all'Arbitro fino a toccargli la fronte. A conferma di quanto sopra, la reclamante faceva notare che nel referto di gara l'Arbitro aveva appunto dichiarato che il Minicucci aveva poggiato la testa spingendola contro la sua fronte, provocandogli un leggero dolore; mentre nel rapporto inviato successivamente, lo stesso Direttore di gara, aveva invece annotato che il giocatore si era avvicinato con la testa verso la sua fronte e lo aveva colpito, provocandogli un forte dolore  che lo aveva fatto arretrare.

Evidenziata la contraddittorietà delle due versioni, e ribadito che il Minicucci non aveva compiuto alcun gesto di violenza nei confronti dell'Arbitro, la ricorrente ha quindi chiesto la revoca della sanzione, da considerare assolutamente sproporzionata rispetto alle responsabilità del giocatore.

Ascoltato in sede di supplemento, l'Arbitro ha precisato che al termine dell'incontro aveva redatto il referto di gara su una fotocopia in bianco del modulo tradizionale; referto che era stato poi consegnato immediatamente al responsabile del torneo, Sig. Mariani, senza riceverne copia. L'Arbitro ha inoltre riferito che il giorno dopo era stato contattato telefonicamente dall'Ufficio del Giudice Sportivo ed era stato invitato a redigere un referto più chiaro e leggibile, possibilmente in stampatello; cosa che egli aveva fatto descrivendo “a memoria” ciò che era accaduto in campo, dal momento che non disponeva della copia del referto. L'Arbitro ha anche precisato che, dopo qualche giorno, il Giudice Sportivo gli aveva richiesto espressamente un supplemento di referto, in merito al comportamento del calciatore Sinibaldi, richiesta alla quale egli aveva dato seguito con fax del 24/7/09. Interrogato sul perché nel secondo rapporto il comportamento del calciatore Minicucci fosse stato descritto in maniera sostanzialmente diversa rispetto al primo referto, l'Arbitro, nello scusarsi, si è giustificato dicendo che il primo referto era stato redatto “a caldo” sul palchetto che sovrasta il campo di gioco del Circolo Canottieri Lazio, mentre era circondato da numerose persone che lo pressavano, talchè egli aveva compilato il referto con la massima fretta, onde poter abbandonare l'impianto al più presto, stante il clima di contestazione nei suoi confronti. Il secondo rapporto era stato invece redatto a casa, ove egli aveva potuto ricostruire “a mente fredda” lo svolgimento della gara, ed in particolare il comportamento del calciatore Minicucci.

Orbene, dal raffronto tra il contenuto degli atti ufficiali e le dichiarazioni rese dall'Arbitro, restano comprovate le seguenti circostanze:

Ø  Ricevuto il referto di gara, tramite fax inviato alle ore 9,07 del 21/7/09 dal Responsabile del Torneo, l'Ufficio del Giudice Sportivo, stante la difficoltà di lettura dello stesso, dovuta alla grafia, invitava l'Arbitro a trasmettere una copia del referto scritta in maniera più chiara e leggibile, ed anzi espressamente in stampatello.

Ø  Dando seguito a tale richiesta l'Arbitro, non disponendo di una copia del referto, con fax inviato alle ore 17,17 del 21/7/09, si limitava a trasmettere un  foglio scritto in stampatello, privo di firma e intestato “giocatore espulsi”, nel quale venivano descritti i comportamenti dei giocatori Minicucci, Sinibaldi e n. 11 del C.C. Lazio.

Ø  In detto rapporto la condotta del calciatore Minicucci risulta descritta in maniera sostanzialmente diversa e molto giù grave, rispetto a quanto riportato nel referto di gara: quivi si dichiara infatti che il giocatore “poggiava la sua testa e la spingeva contro la mia fronte, provocandomi un leggero dolore”, mentre nel secondo rapporto si riferisce invece, che il giocatore “si avvicinava con la sua testa verso la mia fronte e mi colpiva provocandomi un forte dolore”.

Dovendo decidere in merito alla sanzione da applicare nel caso di specie, questa Commissione, nel contrasto tra le due versioni dei fatti, ritiene che debba attribuirsi maggiore rilievo e maggior valenza probatoria al contenuto dell'originario referto di gara; e ciò in base alle seguenti considerazioni:

-  Il rapporto inviato dall'Arbitro il giorno successivo alla gara non costituisce un supplemento di referto, in quanto alcun chiarimento gli era stato richiesto dal Giudice Sportivo, come è avvenuto invece qualche giorno dopo per quanto concerne il gesto (lancio del pallone contro l'Arbitro) compiuto dal calciatore Sinibaldi.

-  A prescindere dalla difficoltà di lettura, dovuta alla grafia, nel referto redatto dall'Arbitro al termine dell'incontro, il comportamento posto in essere dal calciatore Minicucci risulta descritto in maniera assolutamente precisa e dettagliata, talché il Giudice Sportivo avrebbe potuto decidere in merito, senza necessità di ulteriori chiarimenti.

-  Stante il contrasto tra le due versioni, è evidente che deve ritenersi più attendibile quanto annotato dall'Arbitro nella immediatezza dell'evento sportivo, rispetto a quanto ricordato a memoria il giorno dopo. E a tal riguardo, non convince affatto la giustificazione offerta dall'Arbitro, in quanto proprio “a caldo”, e cioè a fine gara – e non già a casa “a mente fredda” il giorno dopo – il gesto violento da lui subìto avrebbe dovuto rimanere maggiormente impresso nella sua mente, ed essere quindi immediatamente menzionato nel referto arbitrale.

Per i suindicati motivi, si ritiene pertanto di rivisitare la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, dovendo rapportare la stessa soltanto alle responsabilità emerse a carico del giocatore nel referto arbitrale.

Tutto ciò premesso e ritenuto

DELIBERA

di accogliere il reclamo e, per l'effetto, riduce la squalifica del calciatore MINICUCCI PAOLO  dal 31 dicembre 2012 al 28 febbraio 2010.

La tassa di reclamo va restituita.

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