COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 42 del 01/10/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ SORA CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIF
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 42 del 01/10/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ SORA CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2009 A CARICO DEL CALCIATORE BELLUCCI GIUSEPPE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 34 DEL 17.9.2009
(Gara: SORA CALCIO – ROVIANO del 13.9.2009 – Campionato di Eccellenza)
La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe;esaminati gli atti ufficiali;ascoltata, come da richiesta, la Società interessata la quale, nel ribadire quanto già rappresentato nel reclamo originario, in cui, nell’ammettere la responsabilità del calciatore di aver colpito, in reazione, con uno schiaffo un avversario e di aver successivamente ingiuriato l’arbitro, non è d’accordo invece sulla volontarietà del gesto relativo al lancio di circa 20 metri del pallone che raggiungeva uno dei due assistenti arbitrali ad una gamba, senza provocargli particolari problemi fisici. In conseguenza di quanto sopra, chiede la Società SORA CALCIO una rivisitazione della sanzione comminata al calciatore BELLUCCI GIUSEPPE.Questa Commissione di Disciplina Territoriale, in effetti, da una attenta lettura delle carte in possesso, si resta conto che alcune osservazioni avanzate dalla reclamante possono essere condivise.Infatti, per quanto attiene l’episodio relativo al lancio del pallone, anche in base a quanto scrive l’assistente dell’arbitro, si rileva che mentre il calciatore in argomento si trovava nelle vicinanze del tunnel, gli perveniva il pallone che il calciatore da 20 metri circa rilanciava in campo e che involontariamente colpiva ad una gamba un collaboratore dell’arbitro, senza provocargli conseguenze fisiche.Appare evidente a questo Organo di Giustizia Sportiva che il gesto è senz’altro di reazione involontaria e che conseguentemente la sanzione possa essere ricondotta entro limiti di minore gravità. Conseguentemente, questa Commissione Disciplinare Territoriale DELIBERA
Di accogliere il ricorso avanzato dalla Società SORA CALCIO, riducendo la squalifica del calciatore BELLUCCI GIUSEPPE dal 31.12.2009 al 31.10.2009.
La tassa reclamo va restituita.
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