COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 46 del 08/10/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELLE SOCIETA’ A.S.D.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 46 del 08/10/2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELLE SOCIETA’ A.S.D. ALESSANDRINO CALCIO E DEI SUOI DIRIGENTI MUSILLI DAVIDE E MUSILLI FABRIZIO.

Con atto del 15 giugno 2009 la Procura Federale deferiva alla Commissione Disciplinare territoriale per il Lazio l’A.S.D. Alessandrino Calcio a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’articolo 4 comma 2 del CGS , il dirigente Davide Musilli per violazione del disposto di cui all’art. 1 comma 3 del CGS, nonché della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 comma 1 CGS, con riferimento sia all’articolo 12, comma 5 CGS, sia all’articolo 65, comma 1 e 2 delle NOIF ed il dirigente Fabrizio Fusilli per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’articolo 1 comma 1 CGS con riferimento all’art. 12 comma 5 CGS.

Nell’atto di deferimento si contestano specificatamente al Musilli Davide innanzitutto la mancata presentazione dinanzi agli Organi inquirenti e poi di aver tenuto una condotta oltraggiosa e violenta nei confronti degli osservatori arbitrali Paolo Tenaglia e Giorgio Fortunati, e per la violazione dei doveri inerenti alla funzione di dirigente accompagnatore, per non aver impedito che non tesserati ponessero in essere comportamenti lesivi del prestigio e decoro nonché dell’incolumità degli stessi. Al Fusilli Fabrizio per aver tenuto un comportamento violento nei confronti dell’AFQ ed aspirante osservatore arbitrale Giorgio Fortunati. Viene altresì contestata la responsabilità oggettiva della società per i fatti addebitati ai suoi tesseratiLa Commissione fissava la riunione per la discussione del deferimento al 9-9-2009 dando termine di rito ai deferiti per l’invio di scritti difensivi e per chiedere di essere ascoltati.Nella riunione, assenti i deferiti che non facevano pervenire scritti difensivi,  la Procura Federale concludeva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti e per la irrogazione al  Fusilli Davide di un anno e 4 mesi di inibizione, al Musilli Fabrizio di un anno di inibizione ed all’Alessandrino di € 2.000,00 di ammenda.Ritiene la Commissione che nella valutazione dei fatti si possano assumere come congrue e rispondenti alle risultanze istruttorie le conclusioni a cui giunte il sostituto Procuratore Federale Dr. Leonelli incaricato delle indagini. Infatti l’inquirente riconosce che le risultanze istruttorie sono, per alcuni versi, carenti e contraddittorie, mentre si può dare per assodato sia il comportamento irriguardoso e scorretto del dirigente Davide Musilli, sia il comportamento violento del figlio Fabrizio che, intervenuto a sostegno della madre, sferrava una manata al volto del Fortunati. Assume poi rilievo la decisione della società Alessandrino che ha allontanato il Davide Musilli dall’incarico dirigenziale, come riferito dal presidente del sodalizio. Alla luce di queste emergenze deve ritenersi che le sanzioni richieste appaiono troppo afflittive sia per i tesserati che per la società. Infatti il Davide Musilli può essere ritenuto responsabile solo di un comportamento ingiurioso e genericamente irriguardoso, ma non risulta abbia perpetrato gesti violenti, mentre il Fabrizio Musilli ha sicuramente messo in atto un gesto di violenza ma non è certo, anzi è probabile il contrario, che conoscesse la qualifica federale della persona colpita, che riteneva colpevole di un gesto di strattonamento nei confronti della madre. La società, infine, ridimensionate le responsabilità dei deferiti, deve essere sanzionata per responsabilità oggettiva, dovendo però considerare come attenuante l’allontanamento preventivo del dirigente responsabile degli occorsi.Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare Territoriale

DELIBERA

Di ritenere responsabile delle violazioni ascritte tutti i deferiti e di comminare per l’effetto all’A.S.D. Alessandrino Calcio l’ammenda di € 300,00 al dirigente Musilli Davide la squalifica per mesi dieci ed al dirigente Musilli Fabrizio la squalifica per mesi otto.

Si comunichi agli interessati ed alla Procura Federale a cura della segreteria del Comitato Regionale Lazio. Le sanzioni irrogate decorrono dalla ricezione della comunicazione.

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