COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 49 del 15/10/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ COMPAGNIA PORTUALE CIVITAVECCHIA AVVERSO IL

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 49 del 15/10/2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DELLA SOCIETA’ COMPAGNIA PORTUALE CIVITAVECCHIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE DE LUCA MARCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMTIATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 46 DELL’8.10.2009

(Gara: LATERA – COMPAGNIA PORTUALE CIVITAVECCHIA del 4.10.2009 – Campionato I Categoria)

La Commissione Disciplinare

Visto il reclamo in epigrafe;

esaminati gli atti ufficiali;

ascoltata, come da richiesta, la Società interessata;

ritenuto che possano essere assunte alcune circostanze rappresentate dalla reclamante in ordine al comportamento del calciatore DE LUCA da considerarsi esclusivamente di protesta offensiva nei confronti dell’Arbitro e non già accompagnato da minacce.

Tutto ciò premesso, questa Commissione Disciplinare Territoriale

DELIBERA

Di accogliere il reclamo avanzato dalla Società COMPAGNIA PORTUALE e, quindi, di ridurre la squalifica al calciatore DE LUCA MARCO da 3 a 2 gare effettive.

La tassa reclamo viene restituita.

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