COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 49 del 15/10/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIGILI URBANI AVVERSO I PROVVEDIMENTI A

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 49 del 15/10/2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIGILI URBANI AVVERSO I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 15 SGS  DELL’11.10.2009

(Gara: FOCENE – VIGILI URBANI del 22.9.2009 – Trofeo “ ANGELO FONTANA” Giovanissimi)

La Commissione Disciplinare

Visto il reclamo in epigrafe;

esaminati gli atti ufficiali;

ascoltata, come da richiesta, la Società interessata, la quale nel confermare quanto già rappresentato nel ricorso originario ha ribadito, a sostegno della invocata riduzione delle sanzioni, la eccessività dell’ammenda, trattandosi di un Torneo Giovanile, e tenuto altresì conto che, per alcuni comportamenti sono stati già sanzionati individualmente i responsabili di detti comportamenti.

Per quanto riguarda i provvedimenti nei confronti dei tesserati MACCARI ANGELO – Dirigente, FRISICARO LUCIANO – allenatore e CERQUETTI SIMONE – calciatore, la ricorrente pone in evidenza la eccessiva afflittività dovuta alle sanzioni loro irrogate, in relazione agli occorsi di gara.

Questa Commissione di Disciplina Territoriale considera parzialmente assumibili le argomentazioni addotte dalla reclamante e pertanto ritiene di riportare le sanzioni entro limiti di minore gravità, come da dispositivo.

Tutto ciò premesso e ritenuto

DELIBERA

Di accogliere il reclamo e per l’effetto riduce l’ammenda a carico della società G.S. VIGILI URBANI da € 500 a € 200, nonché la squalifica del calciatore CERQUETTI SIMONE da 4 a 3 gare effettive, l’inibizione del dirigente MACCARI ANGELO dal 31.12.2009 al 30.11.2009 e di ridurre la squalifica a carico dell’allenatore FRISICARO LUCIANO dal 30.11.2009 al 30.10.2009.

La tassa reclamo va restituita.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it