COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 59 del 05/11/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL SAXA RUBRA AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDIC

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 59 del 05/11/2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL SAXA RUBRA AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL C.U. N. 13 DELL’8-10-2009 IN MERITO ALLA GARA REAL SAXA RUBRA – PU.MA. ROMA VIII DEL 3-10-2009. CAMPIONATO C5 MASC. SERIE C2

Il Giudice Sportivo competente irrogava alla società Real Saxa Rubra la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6 la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di € 150,00 (1^ rinuncia) ritenendola responsabile della mancata disputa della gara in epigrafe. Dal rapporto arbitrale emergeva infatti che gli spogliatoi erano stati messi a disposizione dell’Arbitro solo alle ore 15,15, quindi solo cinque minuti prima dello spirare del tempo di attesa. Il direttore di gara aveva controllato le liste delle due squadre ed aveva proceduto al riconoscimento delle stesse che si erano già cambiate e tali formalità si erano concluse alle ore 15,39 ma a quel punto la squadra ospitata Pu.Ma. Roma VIII si era rifiutata di scendere in campo in quanto il tempo di attesa era spirato alle ore 15,20. Avverso tale decisione reclama la società Real Saxa Rubra adducendo a sostegno che, in effetti, per motivi organizzativi aveva richiesto lo spostamento alle ore 15,30, spostamento non accordato e che aveva messo a disposizione, comunque, lo spogliatoio agli ospiti alle ore 14,55 e quello arbitrale, effettivamente, alle ore 15,15. In quel frangente, poiché le squadre erano arrivate al campo con largo anticipo aveva richiesto di poter effettuare il riconoscimento, mentre si attendevano le chiavi, ma l’Arbitro aveva rifiutato, in quanto bisognava attendere la consegna degli spogliatoi. La squadra ospitata, comunque, aveva fatto del tutto per ritardare le operazioni di riconoscimento nel tentativo di far spirare il termine. Chiedeva quindi l’annullamento delle sanzioni e la ripetizione della gara.Il reclamo è fondato.

Infatti l’articolo 54 delle NOIF prescrive che il direttore di gara deve, comunque, dare inizio alla gara purchè le squadre siano pronte in campo entro il termine di attesa. Dalla ricostruzione dei fatti è evidente che le due squadre hanno consegnato le distinte all’Arbitro non appena questi è entrato nello spogliatoio ed, avendo avuto a disposizione gli spogliatoi prima, erano già pronte per l’appello. A quel punto, quindi, secondo il dettato della norma la gara poteva avere svolgimento anche se le operazioni di riconoscimento sono andate temporalmente al di là del termine di attesa. Ciò in ossequio di quanto prescritto dal regolamento che fissa il tempo di attesa quale termine entro il quale le squadre debbono essere pronte per iniziare la gara, ma non quale tempo nel quale la gara deve avere comunque ed improrogabilmente inizio, in quanto le operazioni di riconoscimento possono anche andare al di là del tempo di attesa. Questo è stato il costante orientamento della giurisprudenza della Commissione da cui non vi è ragione da discostarsi. In ragione di tale interpretazione si deve quindi ribadire che entro il tempo di attesa debbono essere consegnate al direttore di gara le distinte e la squadra deve essere pronta per scendere in campo, ma le operazioni di riconoscimento possono svolgersi anche al di là del termine. Diversamente opinando la disputa o meno della gara sarebbe condizionata dalla lunghezza delle operazioni burocratiche di riconoscimento e potrebbe darsi il caso che per la lentezza delle stesse, il tempo di attesa decorra anche se le liste vengano presentate ben prima dello spirare del termine. Sempre seguendo l’interpretazione corrente si è altresì prescritto che è sufficiente che l’Arbitro, in caso di ritardo, giunga comunque sul campo entro il termine di attesa e prenda in consegna le liste constatando che le squadre sono pronte per giocare, dovendo poi forzatamente effettuare le operazioni di riconoscimento al di là del termine di attesa. Quindi è stata riconosciuta rinunciataria a tutti gli effetti sia la società che non riesca a presentare la distinta entro il termine di attesa, sia quella che, pur presentando la lista nel termine, non abbia a disposizione il numero minimo di calciatori, cambiati e pronti per giocare, entro tale termine. Deve poi considerarsi altrettanto rinunciataria la società che, essendo state presentate le liste nel termine ed essendo pronte, nello stesso termine, le squadre per giocare, si rifiuti di scendere in campo adducendo il motivo che le operazioni di riconoscimento si siano protratte al di là del termine di attesa.

Tutto ciò premesso appare evidente che la gara non si è disputata non già per il ritardo con cui lo spogliatoio arbitrale è stato messo a disposizione del direttore di gara, ma perché, pur avendo le squadre presentata la distinta nel tempo di attesa ed essendo nello stesso termine pronte per giocare, una di queste si è rifiutata di dare inizio alla gara in quanto le operazioni di riconoscimento, forzatamente, si sono protratte oltre il termine di attesa.

Le sanzioni a carico della reclamante vanno quindi annullate e gli atti, onde evitare di privare la società sanzionata di un grado di Giudizio, andranno inviati al Giudice Sportivo competente affinchè adotti le sanzioni di rito a carico della società effettivamente rinunciataria ed a carico della stessa reclamante ma solo per aver messo a disposizione dell’Arbitro e della squadra ospite lo spogliatoio con grave ritardo.

La Commissione Disciplinare territoriale, visto quanto sopra,

DELIBERA

Di annullare tutte le sanzioni a carico della società Real Saxa Rubra e di inviare gli atti al Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lazio affinché adotti le sanzioni a carico della società Pu. Ma. Roma VIII per la rinuncia alla disputa della gara e della società Real Saxa Rubra per aver messo a disposizione lo spogliatoio all’Arbitro ed alle squadre con grave ritardo.

La tassa reclamo va restituita.

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