COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 64 del 20/11/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ ASD SPO

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 64 del 20/11/2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ ASD SPORTING TIVOLI, DEL SUO DIRIGENTE PANNUNZI SERGIO E DEL SUO PRESIDENTE PICCARDI NICOLAS

Con atto del 3 agosto 2009 la Procura Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Territoriale il dirigente accompagnatore della squadra Juniores della società Sporting Tivoli Pannunzi Sergio ed Presidente della stessa società Piccardi Nicolas, per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 23 comma 1 delle NOIF e la società Sporting Tivoli per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’articolo 4 co 1 e 2 del CGS, per le violazioni rispettivamente ascritte al suo presidente e dirigente.

A sostegno l’Organo Requirente deduce che, a seguito di denuncia di un osservatore arbitrale, si era accertato che la società Sporting Tivoli aveva utilizzato quale allenatore della squadra Juniores un soggetto inibito e precisamente Bonamoneta Alessio, già allenatore della società Pro Tivoli. L’osservatore aveva riferito che il Bonamoneta durante la gara del campionato Juniores Provinciali, Atletico Tivoli – Sporting Tivoli, aveva impartito disposizioni alla squadra dello Sporting Tivoli per tutta la durata della gara stando in tribuna, aveva tenuto i contatti con la panchina tramite telefonino, era sceso negli spogliatoi tra il primo e secondo tempo e vi era tornato al termine della gara. All’invito dello stesso osservatore arbitrale, che lo conosceva, di allontanarsi dal recinto degli spogliatoi in quanto soggetto inibito, aveva malamente reagito ed aveva fatto resistenza e si era alfine allontanato solo per l’intervento dei dirigenti della squadra di casa.

La Commissione Disciplinare fissava la riunione per la discussione del deferimento dandone comunicazione alla parti ed assegnando un termine ai deferiti per il deposito di scritti difensivi.

Facevano pervenire comuni controdeduzioni tutti i soggetti deferiti che affermavano l’assoluta infondatezza dell’accusa, in quanto il Bonamoneta non rivestiva alcun ruolo nella società Sporting Tivoli, non era allenatore di alcuna squadra e nessun dirigente della società aveva in qualche modo autorizzato lo stesso a comportarsi come tale.  Nella riunione compariva il Piccardi anche in rappresentanza della società, assistito dal dirigente Pellegrini che si riportava integralmente alle deduzioni difensive. Spiegava l’atteggiamento del Bonamoneta con il fatto che la squadra Juniores dello Sporting Tivoli era composta dalla gran parte dei componenti nella precedente stagione della squadra della Pro Tivoli che era allenata dal Bonamoneta che, essendo inibito, seguiva dalla tribuna la sua ex squadra senza con questo svolgere alcun ruolo tecnico nella società.  Il rappresentante della Procura, ritenendo abbondantemente provati gli addebiti, chiedeva l’irrogazione delle sanzioni dell’inibizione per un anno a carico del Presidente Piccardi Nicolas, per sei mesi a carico del dirigente accompagnatore Pannunzi Sergio e di € 2.000,00 di ammenda a carico della società Sporting Tivoli. Dalla documentazione in atti risulta inequivocabilmente che il Bonamoneta ha svolto nella stagione in questione le  funzioni di allenatore della squadra Juniores della società Sporting Tivoli, senza risultare tesserato con la stessa società. Ciò si evince sia dalle dichiarazioni, pienamente confermative sul punto, dello stesso Bonamoneta, sia dalle dichiarazioni di altri soggetti, totalmente estranei alla vicenda, sia dall’atteggiamento tenuto durante la gara in questione e puntualmente rilevato dall’osservatore arbitrale che ebbe a denunciare i fatti. La società Sporting Tivoli non tesserò il Bonamoneta, evidentemente, in quanto in corso di inibizione con termine addirittura al 31-12-2010. E’ inoltre accertato che, almeno sino alla gara in questione, il Bonamoneta entrava negli spogliatoi prima della gara per assegnare le maglie e dare le disposizioni e poi rientrava tra il primo e secondo tempo. Tali plurime violazioni delle norme si sono potute perpetrare per l’atteggiamento commissivo ed omissivo del Presidente e del Dirigente accompagnatore che debbono quindi risponderne.  Quoad poenam vi è da osservare  che le sanzioni richieste appaiono troppo afflittive solo in considerazione della categoria di appartenenza e delle modalità della commissione del fatto e che debbono essere ridimensionate nei termini di cui al dispositivo. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare

DELIBERA

Di ritenere tutti i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e per l’effetto di irrogare al presidente Picardi Nicolas l’inibizione per mesi sei al dirigente Pannunzi Sergio l’inibizione per mesi tre ed alla società Sporting Tivoli l’ammenda di € 800,00. Si comunichi alle parti a cura della Segreteria del Comitato Regionale Lazio. Le sanzioni comminate decorrono dal giorno successivo a quello della comunicazione.

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