COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 65 del 26/11/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ MASSIMINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPET
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 65 del 26/11/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ MASSIMINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 25 DEL 12.11.2009
(Gara: MASSIMINA – FIUMICINO del 31.10.2009 – Campionato Giov.mi Prov. Roma)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
ascoltata, come da richiesta, la Società interessata, osserva:
la Società MASSIMINA proponeva ricorso avverso il provvedimento del Giudice Sportivo di ripetizione della gara in epigrafe.
La Società ricorrente evidenziava nel proprio ricorso e ribadiva in sede di audizione che solo grazie all’intervento del proprio Dirigente TRABUCCHI, il Dirigente del FIUMICINO, Sig. DE NICOLO’ FRANCESCO non avrebbe aggredito il Direttore di gara.
Ribadisce inoltre che l’Arbitro, giustamente, aveva sospeso la partita in quanto non più presenti le condizioni per portare a termine regolarmente la gara.
Concludeva, pertanto, ritenendo congrua la sospensione della partita in questione.
Questa Commissione Disciplinare, ritenuto che i fatti narrati dal Direttore di gara nel proprio referto non sono tali da giustificare la sospensione dell’incontro, in quanto sia il comportamento del pubblico, sia dei giocatori in campo non presagivano nessun tipo di minaccia alla incolumità dell’arbitro e ritenuto inoltre che il comportamento del Dirigente del FIUMICINO Sig. DE NICOLO, sicuramente censurabile, non è da considerare come una minaccia evidente alla persona del Direttore di gara, tenuto conto che la scomposta protesta del Dirigente è avvenuta, come da referto arbitrale, a ben 10 metri di distanza dal Direttore di gara.
Ritenuto, altresì, che confermando quanto riportato dal Giudice Sportivo, l’arbitro avrebbe dovuto preliminarmente convocare i capitani delle sue squadre e solo successivamente, se le condizioni fossero degenerate, avrebbe dovuto sospendere la gara.
Tutto ciò premesso
DELIBERA
Di respingere il ricorso della Società MASSIMINA e, per l’effetto, conferma la decisione del Giudice Sportivo comportante la ripetizione della gara.
La tassa reclamo va incamerata.
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