COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 69 del 03/12/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ MEDULLIA 1174 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI S
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 69 del 03/12/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ MEDULLIA 1174 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 15.1.2010 A CARICO DEL CALCIATORE NUNZI FABRIZIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 21 DEL 19.11.2009
(Gara: MEDULLIA 1174 – REAL SETTEVILLE del 31.10.2009 – Campionato III Categoria Roma)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
ascoltata, come da richiesta, la Società interessata;
ritenuto che possono essere assunte alcune argomentazioni della ricorrente sul comportamento del calciatore NUNZI FABRIZIO, riconducibile in parte ad un riprovevole gesto di stizza per avere calciato il pallone sfiorando l’arbitro ad un braccio;
rilevato peraltro che dal referto di gara emergono chiaramente le espressioni offensive e minacciose rivolte dal NUNZI al Direttore di gara.
Tutto ciò premesso, questa Commissione Disciplinare Territoriale
DELIBERA
Di accogliere parzialmente il reclamo avanzato dalla Società MEDULLIA 1174 e, quindi, di ridurre la squalifica al calciatore NUNZI FABRIZIO dal 15.1.2010 al 31.12.2009.
La tassa reclamo va restituita.
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