COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 69 del 03/12/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ CERRETO LAZIALE AVVERSO IL PROVVEDIMENT

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 69 del 03/12/2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DELLA SOCIETA’ CERRETO LAZIALE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE ZUCCARI ANGELO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE  LAZIO CON C.U. N. 63 DEL 19.11.2009

(Gara: AFFILE – CERRETO LAZIALE del 15.11.2009 – Campionato di I Categoria)

La Commissione Disciplinare

Visto il reclamo in epigrafe, con il quale la Società CERRETO LAZIALE, pur riconoscendo l’animosità del proprio calciatore ZUCCARI ANGELO,assunta nei confronti dell’arbitro all’atto del provvedimento, tiene però a precisare che si è trattato di una protesta sempre contenuta nei limiti della correttezza, non creando pericoli fisici all’arbitro. La reazione di protesta è avvenuta in seguito alla non concessione di un calcio di rigore a nostro favore. A tale proposito ed a parziale giustificazione del nostro calciatore la reclamante invia una ripresa video. Questa Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente fa presente  che, alla luce dell’art. 35 del C.G.S., non è consentito per fatti come quelli denunciati dalla reclamante, visionare filmati, la cui utilizzazione è consentita per fini di prova limitatamente agli episodi di condotta violenta non visti dall’arbitro, o che dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato, soggetto diverso dall’autore dell’infrazione. Per quanto riguarda il comportamento del calciatore ZUCCARI ANGELO, in relazione a quanto riporta l’arbitro nel proprio rapporto, si rileva, contrariamente a quanto afferma la ricorrente, che il calciatore in argomento si avvicinava minacciosamente  verso il Direttore di gara, venendo leggermente e ripetutamente a contatto con l’arbitro stesso, facendolo indietreggiare di qualche metro. Successivamente gli rivolgeva ripetute offese. In conseguenza di quanto sopra, appare evidente a questo Organo Giudicante che non esistono margini di accoglimento del presente ricorso e che la sanzione inflitta al calciatore ZUCCARI ANGELO è del tutto congrua rispetto al comportamento tenuto da quest’ultimo nei confronti dell’arbitro. Detto tutto ciò, questa Commissione Disciplinare Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo proposto dalla Società CERRETO LAZIALE confermando, per l’effetto, la squalifica di 3 gare a carico del calciatore ZUCCARI ANGELO. La tassa reclamo va incamerata.

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