COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 69 del 03/12/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RICORSO DEL SIG. GIOVANNI LIBERATORI – MEDICO SOCIALE DELLA A.S.D.
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 69 del 03/12/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RICORSO DEL SIG. GIOVANNI LIBERATORI - MEDICO SOCIALE DELLA A.S.D. PIBE DE ORO - AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE FINO AL 28.02.2010, ADOTTATO NEI SUOI CONFRONTI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA, CON COM. UFF. N. 21 DEL 29.10.2009. (GARA: CERBIATTO N. TOR SAPIENZA - A.S.D. PIBE DED ORO DEL 25.10.2009 CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALI)
La Commissione disciplinare territoriale, visti gli atti del procedimento,
osserva quanto segue.
Al 10' del primo tempo il Liberatori veniva allontanato dal direttore di gara per aver offeso
l'allenatore della squadra avversaria. Alla notifica del provvedimento, spingeva l'arbitro facendolo indietreggiare di un passo. In sede di sua audizione il ricorrente, ha contestato di aver commesso il fatto, precisando che dopo aver apostrofato l'allenatore avversario e al momento della sanzione subita, si trovava a circa due o tre metri di distanza dal direttore di gara. In ottemperanza alla stessa decisione usciva immediatamente dal terreno di gioco, pur facendo presente all'arbitro, che in quanto medico sociale era opportuno da parte sua rimanere nei pressi del campo per qualsivoglia evenienza. Pertanto alla luce di quanto esposto ribadendo il contenuto del suo atto introduttivo, chiedeva la riduzione della sanzione inflittagli. Il reclamo non appare fondato. Il ricorrente si è limitato a rappresentare un contesto meno conflittuale, che tra l'altro non trova riscontro negli atti ufficiali di gara. In siffatto contesto comunque, anche per quanto esaminato nella totalità dell'episodio di cui trattasi, l'azione del Liberatori può essere serenamente ricondotta ad un gesto di mera protesta, escludendo nella fattispecie stessa, il carattere proprio dell'aggressione; tanto ritenuto DELIBERA Di accogliere il reclamo , riducendo l'inibizione del dott. Giovanni Liberatori dal 28.02.2010 al 31.12.2009, come al provvedimento del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Roma, con com. uff. n.21, del 29.10.2009. La tassa reclamo versata va restituita.
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