COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 69 del 03/12/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ NOMEN CALCIO APPIO LATINO AVVERSO IL PROVVE

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 69 del 03/12/2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DELLA SOCIETA’ NOMEN CALCIO APPIO LATINO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 2 GARE A CARICO DELL’ALLENATORE FUNARI FABIO, PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE PLACITELLI MATTEO E L’AMMENDE DI € 75 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 29 DEL 26.11.2009

(Gara: NOMEN CALCIO APPIO LATINO – TIRRENO BUFALOTTA DEL 1°.11.2009 – Campionato G.mi Prov. Roma)

La Commissione Disciplinare

Visto il reclamo in epigrafe, con il quale la Società NOMEN CALCIO APPIO LATINO contesta le decisioni assunte dal Giudice Sportive, ritenendole non rispondenti ai fatti realmente accaduti nel corso dell’incontro, oggetto del presente ricorso. Questo Organo di Giustizia Sportiva preliminarmente fa presente che non sono impugnabili in alcuna sede, ai sensi dell’art. 45 del C.G.S., provvedimenti  disciplinari a carico di allenatori inferiori ad un mese di squalifica. Per quanto riguarda il provvedimento di squalifica adottato  nei confronti del calciatore PLACITELLI MATTEO, questa Commissione ha constatato , dall’esame degli atti ufficiali, che il calciatore in questione dopo l’espulsione, afferrava il polso dell’arbitro per verificarne il tempo, quindi si può ragionevolmente ricondurre la sanzione entro limiti di minore gravità. L’ammenda di € 75 inflitta alla Società NOMEN CALCIO APPIO LATINO appare, invece, congrua considerando che i sostenitori mantenevano durante e a fine gara comportamento ingiurioso nei confronti dell’arbitro. In conseguenza di quanto sopra, questa Commissione Disciplinare Territoriale DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo per quanto concerne la squalifica dell’allenatore FUNARI FABIO; Di confermare l’ammenda di € 75 a carico della Società NOMEN CALCIO APPIO LATINO. Di ridurre invece la squalifica del calciatore PLACITELLI MATTEO da 4 a 3 gare. La tassa reclamo va restituita.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it