COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 71 del 10/12/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA  PROCURA FEDERALE A CARICO DEL PRESIDENTE D

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 71 del 10/12/2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO DELLA  PROCURA FEDERALE A CARICO DEL PRESIDENTE DELLA A.C.D.VIRTUS LENOLA 88 SIG. GIULIO DE FILIPPIS PER VIOLAZIONE DELL’ART. 10, II COMMA DEL C.G.S., OLTRE CHE DELLA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SANCITI DALL’ART.1 I COMMA C.G.S. E LA SOCIETÀ A.C.D. VIRTUS LENOLA 88 A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART.4 COMMA I DEL C.G.S. PER LA VIOLAZIONE DEL DISPOSTO DELL’ART.10 COMMA II DEL CGS OLTRE CHE DELLA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SANCITI DALL’ART.1 COMMA I DEL C.G.S. PER I FATTI ASCRITTI AL PROPRIO PRESIDENTE.

La Procura Federale della F.I.G.C. ha disposto il deferimento innanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale, del Presidente della A.C.D. Virtus Lenola 88 sig. Giulio De Filippis per violazione dell’art. 10, II comma del C.G.S., oltre che della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall’art.1 I comma C.G.S. per aver richiesto il trasferimento della ACD Virus Lesola 88 alla Società AS Nuova Itri per la stagione sportiva 2007-08, sebbene non fosse tesserato per la Società cedente e la Società A.C.D. Virtus Lenola 88 a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art.4 comma I del C.G.S. per la violazione del disposto dell’art.10 comma II del CGS oltre che della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall’art.1 comma I del C.G.S. per i fatti ascritti al proprio Presidente.

Secondo l’assunto dell’Organo requirente, il calciatore Antonio Guerra veniva trasferito dalla Virtus Lenola alla A.S. Nuova ITRI, con lista di trasferimento del 12.11.07 sottoscritta dalla Società cedente; sebbene il suddetto calciatore non risultasse tesserato con la cedente in quanto svincolato sin dal 01.07.07 dalla società Pol. Gaeta. Dalla documentazione in atti emerge per tabulas l’illegittimità del suddetto; inoltre lo stesso Presidente De Filippis, in sede di audizione il 04.06.09, confermava di aver sottoscritto il modulo di trasferimento del calciatore in esame alla Nuova Itri, sostenendo - a sua discolpa, ma senza fornirne alcun elemento probatorio - di aver anche trasmesso preventivamente la richiesta di tesseramento del medesimo a favore della Virtus Lesola. La Commissione fissava la riunione per la discussione alla seduta del 30 novembre 2008 (con le facoltà previste dall’art. 30 comma 8 del C.G.S., espresse nelle indicazioni di rito) alla quale partecipava il rappresentante della Procura Federale Avv. Giua, laddove nessuno dei deferiti compariva, né pervenivano controdeduzioni difensive. Il rappresentante della Procura Federale concludeva, ritenuta la responsabilità dei deferiti, con la richiesta di tre mesi di inibizione per il Presidente De Filippis, 1 punto di penalizzazione  per la Società Virtus Lesola ed €.200,00 di ammenda.  La Commissione ritiene pienamente provati gli addebiti mossi a tutti i soggetti deferiti. E’ evidente che la irregolarità del trasferimento del calciatore Guerra per omesso tesseramento da parte della Società cedente. Tuttavia, si ritiene in virtù della venialità dell’irregolarità commessa (il calciatore non ha disputato alcuna gara con la Società Virtus Lenola), si ritiene di poter mitigare la sanzione richiesta dalla Procura federale sia a carico del Presidente che della Società, non applicando il punto di penalizzazione. Tanto premesso, questa Commissione, valutate le circostanze,  DELIBERA

di comminare al Presidente Giulio De Filippis l’inibizione per 1 mese ed alla Società Virtus Lenola l’ammenda di €.200,00.

Si comunichi agli interessati, facendo presente che le sanzioni decorrono dal giorno successivo al ricevimento della raccomandata A. R.

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