COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 71 del 10/12/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA POL. VALLE DEI CASALI  A.S.D. AVVERSO IL PROVVED

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 71 del 10/12/2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DELLA POL. VALLE DEI CASALI  A.S.D. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA  PER CINQUE GARE  A CARICO DEL CALCIATORE MICHILLI ROBERTO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO, CON COMUNICATO UFFICIALE N. 18 DEL 19.11.2009

(GARA, REAL ALBATROS - POL. VALLE DEI CASALI A.S.D. , DEL 14.11.2009 , CAMPIONATO DI SERIE D GIRONE G CALCIO A 5)

La Commissione disciplinare territoriale, visto il reclamo in epigrafe, esaminati gli atti ufficiali, ascoltata , come da richiesta, la Società interessata, osserva quanto segue: Dal referto risulta che il calciatore Michilli Roberto veniva espulso per un fallo da ultimo uomo e che alla notifica del provvedimento nei suoi confronti colpiva la mano del direttore di gara facendo cadere a terra il cartellino rosso. Per questa ragione il calciatore veniva sanzionato come in epigrafe.  La Società reclamante, pur considerando la reazione del Michilli “deplorevole”ed istintiva , chiedeva- ribadendo l’atto introduttivo di ricorso - la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato. Il reclamo non può essere accolto . La Società istante ha confermato in sostanza i fatti,  limitandosi ad offrire di essi una versione edulcorata che tuttavia non trova riscontro negli atti ufficiali di gara. Il referto peraltro costituisce piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle competizioni. Pur a voler considerare la condotta del giocatore come un gesto di stizza , per un provvedimento arbitrale a dir proprio ingiusto, la squalifica appare equa e ben adeguata rispetto alla reale portata degli eventi. Pertanto: DELIBERA Di respingere il reclamo e di confermare la squalifica del calciatore Michilli Roberto per cinque gare effettive. La tassa reclamo va incamerata.

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