COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 71 del 10/12/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETÀ A.S.D. TOLFALLUMIERE AVVERSO IL PROVVEDI

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 71 del 10/12/2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DELLA SOCIETÀ A.S.D. TOLFALLUMIERE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE FINO AL 25.12.2009 DELL’ASSISTENTE DI PARTE MARINO ANTONIO ADOTTATO DAL GIUDIC SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROV.LE DI VITERBO CON C.U. N. 21 DEL 26.11.2009

(Gara: TOLFALLUMIERE – CORNETO TARQUINIA del 21.11.2009 – Campionato G.mi Fascia B Viterbo)

La Commissione Disciplinare

Visto il reclamo in epigrafe, preliminarmente osserva che non è impugnabile il provvedimento disciplinare di inibizione fino al 25.12.2009 adottato nei confronti del Dirigente MARINO ANTONIO in quanto, ai sensi dell’art. 45 del C.G.S., è possibile ricorrere avverso sanzioni inflitte ai Dirigenti solamente quando superino il mese di squalifica.

Pertanto, questa Commissione Disciplinare

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il ricorso avanzato dalla A.S.D. TOLFALLUMIERE e di confermare la squalifica a carico del Sig. MARINO ANTONIO fino al 25.12.2009.

La tassa reclamo va incamerata.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it