COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 71 del 10/12/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETÀ ATLETICO APRILIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 71 del 10/12/2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DELLA SOCIETÀ ATLETICO APRILIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE SEPE ANTONIO E L’AMMENDA DI € 150 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 34 DEL 26.11.2009

(Gara: LATINA SCALO – ATLETICO APRILIA del 22.11.2009 – Campionato Allievi Regionali)

La Commissione Disciplinare

Visto il reclamo in epigrafe con il quale la Società ATLETICO APRILIA mette in risalo nel proprio ricorso che il calciatore SEPE reagiva colpendo con schiaffi l’avversario che lo inseguiva sul terreno di gioco e che andava quanto meno sanzionato nella stessa misura di colui che lo aveva aggredito.

Non si prende invece in esame il ricorso avanzato a carico del calciatore CAPOZZI STEFANO sanzionato per 2 gare in quanto, ai sensi dell’art. 45 del C.G.S., non sono impugnabili provvedimenti disciplinari fino a 2 gare di squalifica.

Per quanto riguarda il calciatore PICONE STEFANO si evidenzia che erroneamente è stato indicato tra i calciatori espulsi della Società LATINA SCALO, invece che della Società ATLETICO APRILIA.

Non ci sono margini di accoglimento in merito alla ammenda di € 150 inflitta sia alla ricorrente che alla squadra di casa per avere propri tesserati partecipato ad una zuffa con tesserati dell’altra Società, provocando in tal modo la sospensione della gara.

In considerazione di quanto evidenzia la ricorrente nel proprio ricorso, si può ragionevolmente ricondurre la squalifica del calciatore SEPE ANTONIO ad una misura lievemente inferiore a quella inflittagli dal competente Giudice Sportivo con il C.U. indicato in oggetto.

Detto ciò, questa Commissione Disciplinare Territoriale

DELIBERA

Di accogliere parzialemente il ricorso in argomento riducendo, per l’effetto, la squalifica del calciatore SEPE ANTONIO da 3 a 2 gare effettive.

Di confermare l’ammenda di € 150 a carico della Società ATLETICO APRILIA

Di dichiarare inammissibile il reclamo relativo al calciatore CAPOZZI STEFANO.

La tassa reclamo va restituita.

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