COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 71 del 10/12/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETÀ AMATORI CASTROCIELO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 71 del 10/12/2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DELLA SOCIETÀ AMATORI CASTROCIELO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.5.2011 A CARICO DEL CALCIATORE VIOLA CARLO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 11 DEL 5.11.2009

(Gara: AMATORI CASTROCIELO – REAL CERVARO dell’1.11.2009 – Campionato III Categoria Frosinone)

La Commissione Disciplinare

Visto il reclamo in epigrafe con i quale la ricorrente, nel riportarsi integralmente a quanto già rappresentato, aggiunge che verosimilmente l’arbitro sia stato condizionato dalla presenza di una giovane donna all’interno dell’impianto sportivo, la quale al termine dell’incontro si accompagnava all’arbitro stesso. Nel reclamo avanzato dalla Società AMATORI CASTROCIELO pone in evidenza che la presenza della giovane donna, seduta sulla panchina posta a ridosso degli ingressi agli spogliatoi, che poi risulta essere l’accompagnatrice dell’arbitro con il quale intratteneva, a fine gara, un fitto colloquio, non poteva, ai sensi dell’art. 66 delle NOIF, stazionare in tale posto in quanto non iscritta in alcuna delle due liste di gara. Sostiene in definitiva la Società AMATORI CASTROCIELO, che i provvedimenti riportati dall’arbitro nel proprio referto non siano stati accertati “de visu” dal Direttore di gara, ma riferitigli dalla giovane situata nella zona antistante gli spogliatoi.

Tra l’altro, per quanto attiene la situazione del calciatore VIOLA CARLO, precisa la ricorrente che il giocatore in questione, dopo aver subito un fallo di giuoco, reagiva ponendo una mano aperta sulla guancia dell’avversario che cadeva a terra, e che nessun pugno violento al volto veniva dato all’arbitro, né tantomento è stato afferrato per la divisa ed ingiuriato. Chiede, in conseguenza di tutto ciò, che venga comminata al calciatore VIOLA una sanzione adeguata e ravvisabile nell’art. 19 comma 4 lettera b del C.G.S. Dall’esame degli atti ufficiali che, come detto più volte, in caso di contrasto con quanto riferisce la reclamante prevale, ai sensi dell’art. 31 del C.G.S., il contenuto del referto arbitrale, non risulta dalle carte in possesso in alcun modo quanto evidenzia la Società AMATORI CASTROCIELO nel proprio ricorso. Infatti l’arbitro nel proprio rapporto scrive che il calciatore VIOLA CARLO, espulso per reazione ad un fallo di gioco, colpiva l’avversario con un violento pugno al volto, facendolo cadere pesantemente a terra. All’atto del provvedimento il VIOLA rivolgeva frasi irriguardose all’arbitro strattonandolo in avanti, costringendolo a fare  due passi per ritrovare l’equilibrio. Allontanato dai suoi compagni, tentava di colpire l’arbitro con un calcio non riuscendovi, poiché distanziato e trattenuto dai suoi compagni di squadra. Mentre usciva dal terreno di giuoco urlava minacce al calciatore avversario. Questa Commissione Disciplinare Territoriale, ritiene che la sanzione concordata al calciatore VIOLA CARLO, pur deprecabile e censurabile sotto l’aspetto educativo e sportivo, possa essere ricondotta entro limiti di minore gravità, tenuto conto di provvedimenti analoghi adottati in casi del genere. Detto ciò, questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di accogliere il ricorso di cui trattasi e per l’effetto di ridurre la squalifica del calciatore VIOLA CARLO dal 31.5.2011 al 31.12.2010. La tassa reclamo va restituita.

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