COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 74 del 17/12/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ CALCIO ROSSO BLU AVVERSO IL PROVVEDIMENTO D

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 74 del 17/12/2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DELLA SOCIETA’ CALCIO ROSSO BLU AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 7.1.2010 A CARICO DEL CALCIATORE NATILI GIULIANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 16 DEL 26.11.2009

(Gara: CALCIO ROSSO BLU – ANGUILLARA del 21.11.2009 – Campionato C5 Serie D Viterbo)

La Commissione Disciplinare

Visto il reclamo in epigrafe, con il quale la Società CALCIO ROSSO BLU  pone in evidenza preliminarmente il comportamento particolarmente aggressivo tenuto dal Direttore di gara, sin dall’inizio dell’incontro, nei confronti dei propri calciatori.

Evidenzia poi la ricorrente che l’offesa pronunciata dal NATILI era rivolta al proprio allenatore che lo aveva sostituito.

Al termine della gara il calciatore chiedeva chiarimenti all’arbitro sui motivi del provvedimento ricevendo una risposta alquanto minacciosa.

Dal referto arbitrale che, come detto più volte, costituisce in caso di discordanza con il reclamo, fonte unica e privilegiata di prova ai sensi dell’art. 35 del C.G.S., questa Commissione Disciplinare territoriale rileva che l’offesa di parte del NATILI è stata direttamente indirizzata all’arbitro e non al proprio allenatore e che, a fine gara, entrava minacciosamente nello spogliatoio del Direttore di gara al quale rivolgeva ripetute offese e minacce.

La sanzione quindi inflitta al calciatore in argomento, alla luce di quanto riportato dall’arbitro nel proprio referto, è del tutto congrua rispetto al comprotamento assunto nella circostanza dal calciatore NATILI GIULIANO.

Detto ciò, questa Commissione Disciplinare Territoriale

DELIBERA

Di respigere il ricorso in argomento confermando, per l’effetto, la squalifica fino al 7.1.2010 al calciatore NATILI GIULIANO.

La tassa reclamo va incamerata.

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