COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 74 del 17/12/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ BASSANESE  AVVERSO IL PROVVEDIMENTO D

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 74 del 17/12/2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DELLA SOCIETA’ BASSANESE  AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DELLA CALCIATRICE BUCCI ALESSANDRA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 18 DEL 3.12.2009

(Gara: CELLENO – BASSANESE del 28.11.2009 – Campionato Serie D calcio a 5 Femminile Viterbo)

La Commissione Disciplinare

Visto il reclamo in epigrafe;

esaminati gli atti ufficiali, osserva:

la Società BASSANESE argomenta dettagliatamente nel proprio ricorso i motivi che hanno determinato il provvedimento, a fine gara, nei confronti della calciatrice BUCCI ALESSANDRA.

Sostiene la ricorrente che, al termine dell’incontro, diversi sostenitori locali minacciosamente apostrofavano le calciatrici anche con aggettivi offensivi, per poi aggredire la calciatrice in argomento.

Precisa la ricorrente  che essendo la BUCCI il capitano della squadra  attendeva il rientro negli spogliatoi delle compagne e nell’occasione veniva strattonata con le mani sulle spalle ed istintivamente allungava la gamba per scostarsi dall’aggressione, sfiorando un avversaria che si trovava li presente.

Alla luce di tutto ciò, chiede la ricorrente una rivisitazione del provvedimento adottato a carico della calciatrice BUCCI ALESSADNRA.

Dagli atti ufficiali esaminati da questa Commissione Disicplinare territoriale, si può ragionevolmente sostenere che le lamentele avanzate dalla Società BASSANESE siano assumibili, in quanto dal referto arbitrale emerge che, al termine dell’incontro, una quindicina di sostenitori locali si trovavano indebitamente nel recinto degli spogliatoi, notando che una di queste dialogava con una calciatrice ospite.

Comunque, aldilà di tutto questo, si ritiene che il provvedimento disciplinare assunto a carico della calciatrice BUCCI possa essere ridimensionato e ricondotto entro limiti di minore gravità.

Conseguentemente, questa Commissione Disciplinare Territoriale

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il ricorso di cui trattasi, riducendo per l’effetto la squalifica nei confronti della calciatrice BUCCI ALESSANDRA da 3 a 2 gare.

La tassa reclamo si restituisce.

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