COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 74 del 17/12/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASD TORBELLAMONACA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 74 del 17/12/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASD TORBELLAMONACA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 6 GARE A CARICO DEL CALCIATORE SALVATI SIMONE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 33 DEL 3.12.2009
(Gara: NUOVA S. MARIA DELLA MOLE – TORBELLAMONACA del 29.11.2009 – Campionato Allievi Prov. Roma)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe, esaminati gli atti ufficiali, osserva:
la Società reclamante lamenta la misura eccessiva della sanzione inflitta al giocatore SALVATI SIMONE, il quale, secondo la ricostruzione fornita dalla stessa ricorrente, avrebbe toccato l’arbitro involontariamente e ripetutamente senza nessuna intenzione di arrecare danno allo stesso.
Le argomentazioni, così addotte, appaiono però incompatibili con quanto riportato nel referto arbitrale, fonte privilegiata di prova.
Il Direttore di gara sanzione, infatti, il calciatore in quanto quest’ultimo, dopo la concessione del calcio di rigore alla squadra avversaria, per protestare, tirava più volte la maglia dell’arbitro, insultandolo.
Alla luce di quanto sopra, la sanzione inflitta deve ritenersi del tutto congrua rispetto ai fatti accaduti in campo.
Per le ragioni suesposte, questa Commissione Disciplinare Territoriale
DELIBERA
Di respingere il reclamo e, per l’effetto, conderma la squalifica di 6 gare irrogata al giocatore SALVATI SIMONE.
La tassa reclamo viene incamerata.
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