COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 74 del 17/12/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. RIOFREDDO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO D

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 74 del 17/12/2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. RIOFREDDO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE CICCHETTI LUIGI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 25 DEL 3.12.2009

(Gara: N. LEONINA PIETRALATA – RIOFREDDO del 29.11.2009 – Campionato III Categoria Roma)

La Commissione Disciplinare

Visto il reclamo in epigrafe con il quale la Società RIOFREDDO, nel riconoscere giusto il provvedimento di espulsione adottato dall’arbitro nei confronti del proprio calciatore CICCHETTI LUIGI, contesta invece che subito dopo  l’allontanamento  il calciatore avrebbe mantenuto nei confronti dell’arbitro un compotamento irriguardoso. Per tali motivi chiede la riduzione della sanzione inflitta al CICCHETTI.

Questa Commissione Disciplinare Territoriale, dopo aver attentamente letto i documenti ufficiali, non ha rilevato elementi tali da poter ricondurre la sanzione entro limiti di minore gravità. Infatti il CICCHETTI, espulso per proteste, da fuori il campo applaudiva più volte l’arbitro in modo ironico, prendendolo in giro.

Appare quindi che la sanzione sia del tutto congrua rispetto al comportamento tenuto nella circostanza dal calciatore CICCHETTI LUIGI.

Detto ciò, questa Commissione Disciplinare

DELIBERA

Di respigere il ricorso di cui trattasi confermando, per l’effetto, la squalifica di 3 gare nei confronti del calciatore CICCHETTI LUIGI.

La tassa reclamo va incamerata.

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