COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 77 del 17 dicembre 2009
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 77 del 17 dicembre 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n° 33 della Società SAN MICHELE MALVITO.
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale Cosenza di cui al Comunicato
Ufficiale n° 10 del 11.11.2009 (Squalifica dei calciatori AMATUZZO Fausto fino al 30.11.2011; CALLISTO Antonio per TRE
gare e IACOIANNI Matteo fino al 30.11.2010);
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
rilevato che il reclamo è stato trasmesso in data 25.11.2009, quindi oltre il termine di sette giorni dalla data di pubblicazione del
comunicato ufficiale contenente la decisione impugnata (C.U. n.10 dell'11.11.2009);
visto l’art. 46, comma 4 del C.G.S.;
P.Q.M.
dichiara il reclamo inammissibile e dispone incamerarsi la tassa reclamo.