COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 80 del 23 dicembre 2009

COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 80 del 23 dicembre 2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO n° 45 della Società A.S.D. REAL COTRONEI 2009

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato

Ufficiale n° 30 del 10.12.2009 (Punizione sportiva perdita della gara, UN punto di penalizzazione, ammenda di € 590,00,

inibizione Sigg. BARILARO Francesco e GUZZI Francesco fino al 10.03.2010, squalifica calciatore PAPALLO Salvatore fino

al 10.12.2010, squalifica calciatore MELLACE Marco fino al 10.12.2010, squalifica calciatore VACCARO Antonio per

QUATTRO giornate, squalifica calciatore FRAGALE Adriano fino al 14.04.2010).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentiti il rappresentante della ricorrente;

RILEVA

a) l’inammissibilità del ricorso nella parte in cui viene richiesta la ripetizione della gara, in quanto in atti non risulta che il

ricorso sia stato trasmesso alla controparte;

b) per quanto attiene la squalifica del calciatore Sig. Vaccaro Antonio, il referto arbitrale non lascia dubbi interpretativi in

merito;

c) circa le inibizioni dei Sigg. Barilaro Francesco, Guzzi Francesco e le squalifiche dei calciatori Sigg. Papallo Salvatore,

Fragale Adriano e Mellace Marco ogni decisione è rimandata all’esito della disposta audizione del Direttore di gara.

P.Q.M.

a) dichiara inammissibile il ricorso in merito alla ripetizione della gara;

b) conferma la squalifica del calciatore VACCARO Antonio;

c) rimanda la decisione circa le inibizioni dei Sigg. BARILARO Francesco e GUZZI Francesco, nonché le squalifiche dei

calciatori PAPALLO Salvatore, FRAGALE Adriano e MELLACE Marco;

d) rimanda, altresì, la statuizione circa le spese all’esito finale della decisione.

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