COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 86 del 08 Gennaio 2010

COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 86 del 08 Gennaio 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Procedimento disciplinare NR.14 a carico di:

Signor Antonio NISTICO’, Presidente a far data dall’11 ottobre 2006 e fino alla chiusura della stagione sportiva 2007/2008

della società A.C. Nuova Audace 93 poi denominata ACD Marina di Catanzaro; della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del

Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1, e 16 dello Statuto Federale e all’art. 39 comma 2 delle

N.O.I.F., Sig. Gaetano GULLI, all’epoca dei fatti nella qualità di Collaboratore responsabile dei tesseramenti per il settore

giovanile della società A.C. Nuova Audace 93; della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva,

anche in relazione agli artt. 7, comma 1, e 16 dello Statuto Federale e all’art. 39 comma 2 delle N.O.I.F.; società A.C. Nuova

Audace 93, poi denominata ACD Marina di Catanzaro, oggi USD Uesse Catanzaro 1929, della violazione di cui all’art. 4,

comma 1 e 2, del C.G.S., per responsabilità diretta ed oggettiva, in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta,

rispettivamente, al proprio Presidente ed al proprio collaboratore.

Procedimento disciplinare NR.15 a carico di:

Signor Faragò FIORAVANTE, Presidente della società A.C. Nuova Audace 93 in carica fino al giorno 9 ottobre 2006 ed

Signor Antonio NISTICO’, Presidente a far data dall’11 ottobre 2006 e fino alla chiusura della stagione sportiva 2007/2008

della società A.C. Nuova Audace 93 poi denominata ACD Marina di Catanzaro, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del

Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 7, comma 1, e 16 dello Statuto Federale; Sig. Gaetano GULLI, all’epoca

dei fatti nella qualità di Collaboratore responsabile dei tesseramenti per il settore giovanile della società A.C. Nuova

Audace 93; della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 7, comma 1, e

16 dello Statuto Federale; Società A.C. Nuova Audace 93, poi denominata ACD Marina di Catanzaro, oggi USD Uesse

Catanzaro 1929 della violazione di cui all’art. 4, comma 1 e 2, del C.G.S., per responsabilità diretta ed oggettiva, in relazione

alla condotta antiregolamentare ascritta, rispettivamente, ai rispettivi Presidenti ed al proprio collaboratore.

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali dispone, in via preliminare, di procedere alla riunione dei procedimenti disciplinari n. 14 e 15 per evidenti

connessione ed identità soggettiva ed oggettiva;

IL DEFERIMENTO

A -Con reclamo del 10 settembre 2007, diretto alla Commissione Tesseramenti della F.I.G.C., i sigg.ri Caravita Rosario e Senso

Angela, genitori del minore Caravita Fabrizio, chiedevano l’annullamento del tesseramento del figlio in favore della A.C.D. Marina di

Catanzaro, non avendo sottoscritto l’apposito modulo.

Con decisione dell’11 ottobre 2007 la Commissione Tesseramenti, in accoglimento del reclamo, dichiarava lo svincolo del calciatore

Caravita Fabrizio dalla Soc. A.C.D. Marina di Catanzaro e, ai sensi dell’art.48 comma 4 del C.G.S., disponeva la trasmissione degli

atti alla Procura Federale.

B - Con reclamo del 29 ottobre 2007, diretto alla Commissione Tesseramenti della F.I.G.C., i sigg.ri Santise Aldo e Malarico Maria,

genitori del minore Santise Jonathan, chiedevano l’annullamento del tesseramento del figlio in favore della A.C.D. Marina di

Catanzaro, non avendo sottoscritto l’apposito modulo.

Con decisione dell’11 ottobre 2007 la Commissione Tesseramenti, in accoglimento del reclamo, dichiarava lo svincolo del calciatore

Carovita Fabrizio dalla Soc. A.C.D. Marina di Catanzaro e, ai sensi dell’art.48 comma 4 del C.G.S., disponeva la trasmissione degli

atti alla Procura Federale

Esperite le necessarie indagini, in data 10 novembre 2009, il vice procuratore federale ha deferito a questa commissione territoriale i

Sigg. Nisticò Antonio, Gulli’ Gaetano e la società Nuova Audace 93 poi denominata ACD Marina di Catanzaro, poi USD Uesse

Catanzaro 1929 (oggi USD SALCAMP) per rispondere delle incolpazioni di cui in rubrica.

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 21 dicembre 2009 sono comparsi davanti a questa Commissione Territoriale il sostituto Procuratore Federale Avv.

Gianfranco Marcello nonché il sig. Gullì Gaetano.

Preliminarmente la Commissione, sulla non opposizione delle parti, provvedeva la riunione del procedimento n.14 ( tesseramento

Carovita Fabrizio) al procedimento n.15 (tesseramento Santise Jonathan) per evidenti connessione ed identità soggettiva ed

oggettiva;

LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale, con una breve requisitoria, ha compiutamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le

seguenti richieste:

Per Antonio Nisticò la sanzione di mesi sei di inibizione;

per Fioravante Faragò la inibizione di mesi quattro di inibizione;

per Gaetano Gullì la inibizione di mesi nove di inibizione.

Per la Società USD Uesse Catanzaro 1929, oggi U.S.D. SALCAMP l’ammenda di € 500,00;

LA DIFESA

Il sig. Gaetano Gullì ha ribadito la propria estraneità a fatti ribadendo quanto già precisato al collaboratore dell’Ufficio indagini e cioè

di avere solo consegnato i cartellini ai calciatori per fare apporre la firma dei propri genitori.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene la Commissione che gli elementi oggettivi raccolti, addebitabili ai deferiti Antonio Nisticò, Fioravante Faragò e

conseguentemente alla società di appartenenza - integrano gli estremi delle violazioni contestate così come specificate in rubrica.

Per quanto riguarda la posizione del sig. Gaetano Gullì dalla documentazione in atti risulta che lo stesso non ha mai dichiarato che

le firme apposte sulle richieste di tesseramento fossero dei Presidenti della società e dei genitori dei calciatori, ma ha ribadito di

avere solo consegnato i modelli a questi ultimi per farli firmare dai propri genitori.

Tanto risulta dalle dichiarazioni di Santise Jonathan e di Caravita Fabrizio i quali hanno affermato di avere ricevuto dal Gullì le

richieste di tesseramento, ma non di averle restituito allo stesso.

Peraltro gli incolpati Nisticò e Faragò, all’epoca dei fatti Presidenti della società, nel negare di aver apposto la propria firma sulle

richieste di tesseramento, hanno affermato che anche altri dirigenti (Panzino – Voci) potrebbero avere apposto le firme apocrife.

Non essendo stata raggiunta, a parere di questa Commissione Territoriale, la prova tranquillante che a commettere l’illecito sia stato

proprio Gaetano Gullì, lo stesso deve essere prosciolto da ogni addebito.

P.Q.M.

La Commissione Territoriale, riconosciuta la responsabilità degli incolpati, irroga:

al Sig. NISTICO’ Antonio la sanzione di mesi SEI di inibizione;

al Sig. FARAGO’ Fioravante la inibizione di mesi QUATTRO di inibizione;

alla società U.S.D. SALCAMP (ex Uesse Catanzaro 1929) l’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00);

proscioglie il sig. GULLI’ Gaetano da ogni addebito.

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