COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 77 del 17 dicembre 2009
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 77 del 17 dicembre 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n° 35 della Società Pol. AUDACE SAN MARCO.
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale
n° 72 del 03.12.2009 (Squalifica del calciatore MARTINO Antonio per OTTO gare).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
rilevato che il calciatore Martino Antonio è responsabile di aver tenuto una condotta offensiva e irriguardosa nei confronti
dell'arbitro, per reazione alla ammonizione inflittagli al 26° del 2° t. e, a seguito della conseguente espulsione, reiteratamente
minacciosa e ingiuriosa;
considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti a
carico dal calciatore e che può essere ridotta;
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica nei confronti del calciatore Martino Antonio a SEI (6) gare;
dispone di accreditare la tassa reclamo sul conto della società reclamante.