COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 77 del 17 dicembre 2009

COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 77 del 17 dicembre 2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO n° 36 della Società A.S.D. S.S.RENDE.

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale

n° 72 del 3.12.2009 (ammenda di € 750,00).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentita la reclamante;

ritenuto che dagli atti del fascicolo, ed, in particolare dal referto dell’arbitro, risulta in maniera chiara ed inequivocabile che sostenitori

del Rende hanno tenuto comportamento offensivo verso l’arbitro durante la gare e nel’intervallo tra il primo e secondo tempo,

lanciato acqua attraverso una finestra dello spogliatoio riservato alla terna arbitrale;

considerato che la sanzione inflitta dal primo giudice appare tuttavia eccessiva rispetta alla entità dei fatti accertati;

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riduce l’ammenda ad € 400,00 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it