COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 28 del 15 Settembre 2009

COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 28 del 15 Settembre 2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO N. 03 del Sig. BARBETTA Claudio (Allenatore Soc. Pol.Azzurra 2008))

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato

Ufficiale n° 84 del 30.06.2009 (Squalifica fino al 31.12.2009).

LA COMMISSIONE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito il reclamante rilevato che dal rapporto del Direttore di gara, risulta in maniera chiara ed inequivoca che il reclamante durante tutta la gara, dopo essere stato allontanato da terreno di giuoco ha mantenuto un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dello stesso;

che le tesi difensive non possono essere accolte anche in considerazione che il rapporto dell’arbitro è fonte privilegiata;

che la sanzione come sopra inflitta dal primo giudice all’allenatore Barbetta Claudio è congrua ed adeguata alla natura ed alla entità dei fatti accertati;

P.Q.M.

Rigetta il reclamo, disponendo incamerarsi la tassa.

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