COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 40 del 15 ottobre 2009

COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 40 del 15 ottobre 2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO N. 5 della A.C. SERRESE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale

n° 35 del 01 ottobre.2009. (Squalifica del calciatore STUMPO Nicola fino al 07.01.2010)

LA COMMISSIONE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVATO

-in via preliminare che, ai sensi dell’art.35, comma 1, del C.G.S., il rapporto dell’arbitro ha valore di prova assoluta e privilegiata;

che nel referto arbitrale risulta in maniera chiara ed incontestabile che il calciatore Signor STUMPO Nicola ha tenuto la condotta

antisportiva, di cu al provvedimento impugnato, spintonando energicamente l’arbitro con le mani sul petto ed entrando abusivamente

nello spogliatoio del direttore di gara;

che la sanzione come sopra inflitta dal primo giudice al calciatore Stampo Nicola è congrua ed adeguata alla natura ed alla entità

dei fatti accertati;

P.Q.M.

Rigetta il reclamo, disponendo incamerarsi la tassa.

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