COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 40 del 15 ottobre 2009
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 40 del 15 ottobre 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO N. 5 della A.C. SERRESE
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale
n° 35 del 01 ottobre.2009. (Squalifica del calciatore STUMPO Nicola fino al 07.01.2010)
LA COMMISSIONE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
RILEVATO
-in via preliminare che, ai sensi dell’art.35, comma 1, del C.G.S., il rapporto dell’arbitro ha valore di prova assoluta e privilegiata;
che nel referto arbitrale risulta in maniera chiara ed incontestabile che il calciatore Signor STUMPO Nicola ha tenuto la condotta
antisportiva, di cu al provvedimento impugnato, spintonando energicamente l’arbitro con le mani sul petto ed entrando abusivamente
nello spogliatoio del direttore di gara;
che la sanzione come sopra inflitta dal primo giudice al calciatore Stampo Nicola è congrua ed adeguata alla natura ed alla entità
dei fatti accertati;
P.Q.M.
Rigetta il reclamo, disponendo incamerarsi la tassa.