COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 21 ottobre 2009
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 21 ottobre 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 2 a carico di:
Signor LETO Vincenzo per rispondere della violazione di cui agli articoli 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in
relazione all’art.94 ter, comma 13 delle N.O.I.F.; e art.8, comma 9 del C.G.S. nonché’ la società ASD REAL CORIGLIANO (già
A.S.C. REAL ROSSANESE) per responsabilità diretta, ai sensi e per gli effetti di cui agli art.4, comma 1. del C.G.S.,
conseguente agli addebiti ascritti al proprio Presidente.
IL DEFERIMENTO
Con nota del 15 giugno 2009, prot. 8427/1526 pf 07 08/MS/vdb, la Procura Federale ha deferito il Signor LETO Vincenzo,
Presidente e Legale Rappresentante della Società ASD Real Corigliano (già S.S.C. REAL ROSSANESE) per rispondere della
violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 94 ter, comma 13 delle NOIF e art.8, comma
9 del CGS, per avere, in qualità di Legale Rappresentante della Società S.S.C. REAL ROSSANESE, in violazione ai principi di
lealtà, correttezza e probità, disatteso a saldare, nei termini di 30 giorni dalla notifica del provvedimento, la somma deliberata dal
Collegio Arbitrale LND in favore dell’allenatore GIOVAZZINO Peppino; nonché la Società ASD REAL CORIGLIANO (già S.S.C.
REAL ROSSANESE) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva
per le violazioni ascritte al suo Presidente.
Ciò a seguito della nota del 28 marzo 2009 con la quale il Presidente del Comitato Regionale LD Calabria inviava missiva alla
Procura Federale con la quale segnalava che la società Real Rossanese non aveva fornito la dimostrazione di aver ottemperato al
deliberato del Collegio Arbitrale della L.N.D. che aveva fatto obbligo alla predetta società di pagare al Sig. Giovinazzo Peppino -
allenatore della società partecipante al campionato di eccellenza- la somma di € 2.025,00 a saldo della scrittura privata del
09.03.2007 regolarmente depositata presso il Comitato Regionale Calabria in data 27.10.2007.
La Procura Federale, esaminati gli atti ed accertata la inadempienza, deferiva il Sig. Leto Vincenzo e la A.S.D. Corigliano a questa
Commissione.
IL DIBATTIMENTO
Nella riunione del 19 ottobre 2009 sono comparsi davanti a questa Commissione Disciplinare Territoriale il Sostituto Procuratore
Federale Avv. Gianfranco Marcello ed il Signor Leto Vincenzo, Presidente della ASD Real Corigliano.
Il Sostituto Procuratore Federale, con una breve requisitoria, ha compiutamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le
seguenti richieste:
- per l'A.S.D. Real Corigliano due (2) punti di penalizzazione da scontare nel corrente campionato 2009/2010;
- per il Signor Leto Vincenzo mesi tre (3) di inibizione.
Il Signor Leto Vincenzo, a sua difesa, ha dichiarato di essere stato nominato presidente della ASD Real Corigliano il 28 luglio 2008
e, quindi, quando ormai il Collegio Arbitrale aveva adottato la delibera in favore del Sig. Giovazzino Peppino. Ha aggiunto che,
appena venuto a conoscenza del deliberato, aveva provveduto ad inviare all'allenatore quanto accreditato informando il Comitato
Regionale Calabria L.N.D..
Ha concluso chiedendo il proscioglimento da ogni addebito.
I MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Commissione che gli elementi oggettivi raccolti, addebitabili ai deferiti, integrano gli estremi delle violazioni contestate così
come specificate in rubrica. Per quanto riguarda il Sig. Leto Vincenzo, questa Commissione Disciplinare Territorialie pur
riconoscendo la sua buona fede, ritiene che debba rispondere della incolpazione allo stesso ascritta contenendo la sanzione al
minimo.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale, riconosciuta la responsabilità degli incolpati irroga:
- Al Sig. LETO Vincenzo, Presidente della società Real Corigliano, la sanzione della inibizione per giorni 15 (quindici) e quindi
fino al 5 NOVEMBRE 2009;
- Alla Società ASD Real Corigliano la penalizzazione di UN punto in classifica da scontare nel presente campionato 2009/2010.