COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 55 del 03 novembre 2009

COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 55 del 03 novembre 2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO N. 7 della Società A.S.D. BRASIL ROCCELLA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale

n° 38 del 08 ottobre.2009. (Squalifica del Calciatore Capitano CURTALE Francesco fino al O7.10.2010)

RECLAMO N. 08 della Società A.S. VIBO CALCIO A 5

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale

n° 38 del 08 ottobre.2009. (Squalifica del Calciatore Capitano MONTELEONE Saverio fino al O7.10.2010)

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed i reclami;

dispone, in via preliminare, di procedere alla riunione dei reclami nr.7 e 8 per evidenti ragioni di connessione ed identità soggettiva

ed oggettiva, trattandosi di gravami relativi alla medesima gara;

sentiti i reclamanti e l’arbitro a chiarimenti;

RILEVATO

che a seguito dell’istruzione congiunta è stato individuato quale responsabile del fatto il calciatore BELLA Salvatore, nr.3 della

Società A.S.D. Brasil Roccella, il quale colpiva con un calcio allo stinco il direttore di gara, procurandogli dolore ed una contusione,

senza conseguenze;

RITENUTO

che, pertanto, deve essere revocata la decisione del Giudice Sportivo nella parte in cui, mancando l’individuazione del colpevole,

squalificava i calciatori CURTALE Francesco, Capitano della Società A.S.D. Brasil Roccella, e MONTELEONE Saverio, Capitano

della Società A.S.Vibo Calcio a 5, in luogo dell’autore materiale dell’atto di violenza, entrambi fino al 7 ottobre 2010;

CONSIDERATO

che l’entità della sanzione quale determinata dal Giudice Sportivo è congrua ai fatti connessi.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, revoca la sanzione inflitta ai calciatori CURTALE Francesco (Brasil Roccella) e

MONTELEONE Saverio (Vibo Calcio a 5);

infligge la squalifica al calciatore BELLA Salvatore, della società Brasil Roccella fino al 30 OTTOBRE 2010.

Dispone, infine, accreditarsi le rispettive tasse reclamo sul conto delle società reclamanti.

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