COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 62 del 17 novembre 2009
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 62 del 17 novembre 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n° 11 della Società A.S. NUOVA PONTEGRANDE
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato
Ufficiale n° 16 del 21.10.2009 (Punizione sportiva della gara con il punteggio di 0-3, squalifica del calciatore PARROTTINO
Gregorio per QUATTRO gare effettive, squalifica del calciatore LARUSSA Matteo per CINQUE gare effettive, squalifica del
calciatore PROCOPIO Antonio per TRE gare effettive, inibizione del dirigente PROCOPIO Natale fino al 10 DICEMBRE 2009).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
RILEVA
in via preliminare, che il reclamo in esame va dichiarato inammissibile relativamente alla sanzione della perdita della gara col
punteggio di 0-3, in quanto la reclamante ha omesso di allegare al reclamo la ricevuta attestante l’invio di copia dello stesso alla
controparte, in violazione dell’art.33, comma 5, del C.G.S.;
che dal rapporto dell’arbitro, con relativo supplemento, della gara Prasar - Nuova Pontegrande del 18.10.2009, risulta in maniera
chiara ed inequivoca quanto di seguito narrato:
- all’11° del II tempo, mentre i calciatori dell’A.S. Nuova Pontegrande contestavano una decisione arbitrale, il calciatore Parrottino
Gregorio della stessa società, gesticolando, correva verso il direttore di gara, rivolgendogli espressioni ingiuriose e minacciose e
venendo, di conseguenza, espulso;
- detto provvedimento di espulsione determinava la reazione del capitano della Nuova Pontegrande, La Russa Matteo, il quale
spintonava l’arbitro con il petto e gli rivolgeva parole irriguardose, venendo a sua volta espulso;
- a questo punto, altri giocatori della medesima società accerchiavano il direttore di gara, il quale, dopo essere riuscito a divincolarsi
con l’aiuto dei calciatori dell’A.S.D. Prasar, notava che il dirigente della Nuova Pontegrande, Procopio Natale, si dirigeva di corsa
verso un dirigente della squadra avversaria, afferrandolo per il corpo e rivolgendogli pesanti minacce;
- l’arbitro, dopo avere invitato il dirigente Procopio Natale ad abbandonare il terreno di gioco, veniva avvicinato dal calciatore
Procopio Antonio della Nuova Pontegrande, che gli proferiva espressioni irriguardose, togliendosi la maglia per non essere
riconosciuto, venendo, pertanto, espulso;
- nel frattempo, penetravano nel recinto di gioco circa dieci sostenitori della Nuova Pontegrande i quali, sostando in uno spazio
attiguo al terreno di gioco, indirizzavano all’arbitro frasi ingiuriose e minacciose;
- il direttore di gara precisa nel supplemento di rapporto che “nessuno dei calciatori sopra citati, ivi compreso il dirigente, ha lasciato
il terreno di gioco e continuavano ad inveire e gesticolare nei miei confronti”;
- a questo punto intervenivano i due carabinieri presenti che, dopo avere invitato l’arbitro a sostare nei pressi della panchina del
Prasar per non subire ulteriori intemperanze, tentavano di allontanare dal recinto di gioco i sostenitori della Nuova Pontegrande;
- dopo una ventina di minuti circa, in considerazione del fatto che né i tesserati espulsi né i sostenitori della Nuova Pontegrande si
allontanavano dal recinto di gioco, gli stessi carabinieri si avvicinavano al direttore di gara dicendogli: “Arbitro, non ci sono le
condizioni per continuare a giocare !”;
- pertanto, l’arbitro emetteva il triplice fischio, sospendendo definitivamente la gara e, scortato dalle Forze dell’ordine suddette faceva
rientro negli spogliatoi;
- prima di lasciare l’impianto sportivo, il direttore di gara subiva altre ingiurie e minacce da parte dei giocatori e dei dirigenti della
Nuova Pontegrande.
Il Giudice Sportivo Territoriale, decidendo sulla gara in questione (cfr. C.U. n.16 del 21.10.2009 della Delegazione Provinciale di
Catanzaro), sanzionava la reclamante, oltre che con la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3, con l’ammenda di €
170,00 ed i relativi tesserati resisi protagonisti dei fatti suesposti, per come qui di seguito indicato:
squalifica al calciatore Parrottino Gregorio per quattro gare effettive;
squalifica al calciatore La Russa Matteo per cinque gare effettive;
squalifica al calciatore Procopio Antonio per tre gare effettive;
inibizione al dirigente Procopio Natale fino al 10 dicembre 2009.
L’adita Commissione ritiene congrua l’ammenda irrogata alla Società A.S. Nuova Pontegrande.
Per quanto attiene alle sanzioni irrogate ai predetti tesserati, non sussistono dubbi sul verificarsi dei fatti ascritti agli stessi,
rappresentati peraltro in maniera circostanziata dal direttore di gara nel proprio rapporto col relativo supplemento. Tali sanzioni
appaiono congrue ed adeguate all’entità ed alle modalità dei fatti stessi e, pertanto, vengono in questa sede confermate.
P.Q.M.
- dichiara il reclamo inammissibile per quanto concerne la punizione sportiva della perdita della gara in esame col punteggio di 0-3,
per i motivi di cui alla parte motiva;
- nel resto, rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.