COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 62 del 17 novembre 2009
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 62 del 17 novembre 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n° 14 della Società A.S. SCALA COELI
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato
Ufficiale n° 13 del 28.10.2009 (squalifica del calciatore IIRIPINO Maxmilliam fino al 24.12.2010).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
RILEVA
- in via preliminare che, ai sensi dell’art.35 del C.G.S., il rapporto dell’arbitro ha valore di prova assoluta e privilegiata e, pertanto,
non può essere tenuta in considerazione una ricostruzione di fatti differente da quella operata dall’arbitro;
- che dal rapporto dell’arbitro della gara Scala Coeli - San Giacomo d’Acri del 25.10.2009 risulta, in maniera chiara ed inequivoca
che al 39° del I tempo il calciatore Iiripino Maxmilliam della Società A.S. Scala Coeli colpiva con un violento schiaffo all’altezza dello
zigomo il direttore di gara, che stava annotando sul cartellino il provvedimento di ammonizione nei confronti del medesimo
calciatore.
Tale atto di violenza provocava al direttore di gara forte dolore e temporaneo stordimento, costringendolo ad interrompere la gara
per circa cinque minuti, tempo necessario per riprendersi.
Ritenuta la sanzione della squalifica fino al 24 dicembre 2010, irrogata dal Giudice di prime cure, congrua ed adeguata all’entità ed
alle modalità dei fatti ascritti al calciatore suddetto;
P.Q.M
rigetta il reclamo, disponendo incamerarsi la tassa reclamo.