COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 62 del 17 novembre 2009
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 62 del 17 novembre 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n° 15 della Società U.S.D. REAL CATANZARO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 50
del 29.10.2009 (Squalifica allenatore TOLOMEO Vitaliano fino al 4.12.2009, squalifica calciatore CHIELLINO Francesco per
OTTO gare).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito l’arbitro telefonicamente a chiarimenti
RILEVA
L’arbitro ha riportato nel supplemento del rapporto di gara i fatti che hanno comportato le squalifiche in esame in maniera
assolutamente puntuale e tale da non ingenerare alcun dubbio sul verificarsi degli stessi e sulla consequenziale attribuzione di
responsabilità. Tutte le circostanze sono state dal direttore di gara confermate telefonicamente.
Anche le sanzioni comminate in primo grado appaiono congrue alle contestazioni, connotate, tra l’altro, per entrambi i tesserati, del
carattere della reiterazione.
Il reclamo è pertanto da rigettare.
P.Q.M.
Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.