COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 62 del 17 novembre 2009
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 62 del 17 novembre 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n° 16 della Società A.S.D. REAL PIANOPOLI
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale di cui al Comunicato Ufficiale n° 50 del
29.10.2009 (squalifica calciatore GAETANO Manuel per CINQUE gare).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentita la reclamante;
RILEVA
I fatti che hanno comportato la squalifica del Gaetano non possono essere posti in dubbio essendo stati riferiti dall’arbitro in maniera
puntuale. Anche la conseguente sanzione è congrua ed adeguata ai fatti stessi.
Il reclamo è pertanto da rigettare.
P.Q.M.
Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.