COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 62 del 17 novembre 2009

COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 62 del 17 novembre 2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO n° 16 della Società A.S.D. REAL PIANOPOLI

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale di cui al Comunicato Ufficiale n° 50 del

29.10.2009 (squalifica calciatore GAETANO Manuel per CINQUE gare).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentita la reclamante;

RILEVA

I fatti che hanno comportato la squalifica del Gaetano non possono essere posti in dubbio essendo stati riferiti dall’arbitro in maniera

puntuale. Anche la conseguente sanzione è congrua ed adeguata ai fatti stessi.

Il reclamo è pertanto da rigettare.

P.Q.M.

Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

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