COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 65 del 24 novembre 2009
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 65 del 24 novembre 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO N. 17 della società TORRE ALTILIA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al C.U. n° 8 del
4.11.2009 (Nuova effettuazione della gara ASD Sporting Luzzi – Torre Altilia del 25.10.2009 per causa forza maggiore)
LA COMMISSIONE DISCIPLINA TERRITORIALE
- letti gli atti ufficiali e il reclamo;
- sentito il Presidente della società reclamante, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
- rilevato che il Giudice sportivo ha disposto la nuova effettuazione della gara Sporting Luzzi - Torre Altilia del 25.10.2009,
Campionato di 3^ categoria, individuando motivi di forza maggiore;
- che la società ospitante ASD Sporting Luzzi con nota in data 23.10.2009 aveva ricevuto dal Comune di Luzzi autorizzazione per
l'utilizzo dell'impianto sportivo per la gara suddetta;
- che solo in data 25.10.2009, a seguito del mancato nulla osta della società Luzzese - titolare di un rapporto di concessione del
campo sportivo intervenuto con la medesima amministrazione Comunale - quindi lo stesso giorno della gara, il Sindaco del Comune
di Luzzi, a parziale rettifica del precedente provvedimento concessorio, adottava ordinanza con la quale, nel confermare per motivi
di ordine pubblico l'autorizzazione “straordinaria ed eccezionale” in favore della ASD Sporting Luzzi all'utilizzo dell'impianto, diffidava
la stessa società a non utilizzare le pertinenze del campo, limitando la concessione esclusivamente al rettangolo di gioco;
- che pertanto, vista la tempistica, la ASD Sporting Luzzi non ha avuto oggettivamente la possibilità di provvedere al reperimento di
altro impianto;
- che, come risulta dal referto, entrambe le squadre erano regolarmente presenti all'orario stabilito e che l'arbitro ha deciso
autonomamente di non far disputare la gara a causa della inagibilità degli spogliatoi, nonostante il fattivo comportamento dei
dirigenti che chiedevano di poter giocare;
- che pertanto la decisione del Giudice Sportivo appare corretta e va confermata
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.