COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 65 del 24 novembre 2009

COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 65 del 24 novembre 2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO N. 18 del Sig. TRIPODI CARMELO (soc. Bagnarese)

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale di cui al C.U. n°50 del 29.10.2009 (

squalifica fino al 31.01.2011 )

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

- letti gli atti ufficiali e il reclamo;

- rilevato che il reclamo è inammissibile poiché trasmesso in data 11.11.2009, oltre il termine di sette giorni dalla data di

pubblicazione del comunicato ufficiale contenente la decisione impugnata (C.U. n.50 del 29.10.2009), in violazione dell’art. 46

comma 4 C.G.S.;

P.Q.M.

dichiara il reclamo inammissibile e dispone incamerarsi la tassa.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it