COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 74 del 10 dicembre 2009

COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 74 del 10 dicembre 2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO n° 31 della Società A.C. NUOVA DELIESE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 66

del 26.11.2009 (squalifica calciatore CONDINA Massimiliano per QUATTRO gare effettive).

LA COMMISSIONE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentita la società reclamante;

RILEVA

La reclamante lamenta una non veritiera ricostruzione dei fatti che hanno portato alla squalifica in epigrafe.

Assume la Nuova Deliese che il calciatore Condina è stato provocato dai sostenitori della squadra avversaria e che la sua reazione

si sarebbe limitata esclusivamente a spingere la rete di recinzione urtando leggermente il viso di uno di essi.

Ma i fatti per come narrati dall’arbitro non possono essere posti in dubbio e, perciò, integrano gli estremi di un comportamento prima

provocatorio quindi violento del Condina.

Va, comunque, rappresentato che le modalità con cui il fatto si è verificato rendono opportuna una riduzione della squalifica a TRE

giornate di gara.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica al calciatore CONDINA Massimiliano (Nuova Deliese) a TRE giornate di

gara;

dispone di accreditare la tassa sul conto della società reclamante.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it